Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31826 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31826 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINO ANTONIO N. IL 11/06/1939 parte offesa nel
procedimento
c/
COSTANTINO MARIA N. IL 18/11/1931
avverso il decreto n. 225/2013 GIP TRIBUNALE di CATANZARO, del
06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dj Yensor Avv.;
,

Data Udienza: 04/04/2014

FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di Costantino Antonio , persona offesa nel procedimento a carico di Costantino Maria
in ordine al reato di falso in atto pubblico, è stato presentato ricorso avverso il decreto di
archiviazione 6.2.2013 ,emesso dal Gip del tribunale di Catanzaro, in accoglimento della richiesta
del P.M. , basata, tra l’altro, sull’avvenuta maturazione del termine di prescrizione.
Secondo il ricorrente, vi è stata violazione del principio di contraddittorio per la mancata fissazione
dell’udienza camerale, senza che siano stati compiuti i dovuti accertamenti ,oltre che
sull’autenticità della firma del ricorrente – risultante apposta su atti di rinuncia al riscatto di terreni
e autenticata da pubblico ufficiale — anche sulla potenziale falsificazione della stessa data apposta
nel timbro di autentica della sottoscrizione attribuita al Costantino Antonio. In tal maniera, il Gip
ha illegittimamente omesso di accogliere la richiesta di ulteriori accertamenti formulata nell’atto di
opposizione.
Il ricorso merita accoglimento
E’ condivisibile l’orientamento interpretativo, secondo cui l’intervenuta prescrizione dei reati
denunciati giustifica l’archiviazione de plano del procedimento e priva il ricorrente dell’interesse
a impugnare, in quanto la prescrizione impedisce ogni ulteriore attività di indagine, quindi anche
l’espletamento delle suppletive indagini richieste dall’opponente in merito all’accertamento dei
fatti e all’individuazione dei responsabili Correttamente, quindi , è emesso dal Gip il decreto di
archiviazione , a condizione che risulti incontestabile la maturazione del termine di prescrizione in
ordine a reati eventualmente commessi.
Nel caso in esame, però, la stessa maturazione del termine è stata messa in discussione in sede di
opposizione , in quanto la persona offesa ha prospettato l’ipotesi della falsificazione anche dell’
autenticazione delle firme e quindi della data apposta sul relativo timbro impresso dal pubblico
ufficiale e ha chiesto l’estensione delle indagini sull’operato di quest’ultimo.
Su tale percorso investigativo nulla è stato argomentato dal Gip, che si è limitato a prendere atto
della maturazione della prescrizione, che non appare ancora accertata con la dovuta compiutezza.
Il provvedimento impugnata va quindi annullato con rinvio al GIP del tribunale di Catanzaro per
nuovo esame.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Catanzaro per nuovo esame.
Roma, 4.4. 2014
Il consiglie
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