Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31825 del 04/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31825 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BEVERE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIGAMONTI MAURIZIO N. IL 07/08/1965 parte offesa nel
procedimento
c/
AGNISETTA FRANCESCA N. IL 17/05/1959
avverso il decreto n. 67/2011 GIUDICE DI PACE di MILANO, del
16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi dif or Avv.;
Data Udienza: 04/04/2014
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nessuna censura è formulabile in relazione alla mancata fissazione dell’udienza camerale ex art.
410 c.p.p. e alla conseguente violazione del principio del contraddittorio : la disciplina
dell’archiviazione nel procedimento del giudice di pace prevede che , a seguito dell’opposizione, si
instaura un contradditorio cartolare , senza che sia prevista alcuna udienza camerale.
Correttamente ,quindi, il giudice di pace non ha fissato tale udienza, decidendo de plano , all’esito
ad un’adeguata valutazione delle argomentazioni contenute nell’atto di opposizione.
Nel caso di specie , questa valutazione è stata compiuta dal giudice di pace, che ha concluso con il
decreto di archiviazione , fondato su una motivazione assolutamente insindacabile, facente
riferimento all’assenza di un elemento indispensabile per la configurazione del reato di
diffamazione ( la comunicazione a più persone delle espressioni ritenute offensive) , assenza
prospettata dallo stesso querelante.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile , con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 4.4. 2014
p esi ente
Il consigl re e tensore
oli
Antonio B
FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di Rigamonti Maurizio , persona offesa nel procedimento a carico di Agnisetta
Francesca in ordine al reato di diffamazione, è stato presentato ricorso avverso il decreto di
archiviazione, emesso il 16.10.2012 dal giudice di pace di Milano.
Secondo il ricorrente, a seguito dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. , nel
quale erano stati indicati l’oggetto delle investigazioni suppletive e i relativi mezzi di prova, il
giudice, arbitrariamente, ha deciso per l’infondatezza della notizia di reato , tenendo conto delle
sole risultanze fino ad allora acquisite. Il giudice ha quindi illegittimamente omesso, in violazione
del principio del contraddittorio, di fissare l’udienza camerale, a cui puntava l’opposizione, e ha
motivato in maniera superficiale un quadro indiziario incompleto e privo delle prove che avrebbero
consentito di accertare la responsabilità della Agnisetta.