Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31825 del 04/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31825 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIGAMONTI MAURIZIO N. IL 07/08/1965 parte offesa nel
procedimento
c/
AGNISETTA FRANCESCA N. IL 17/05/1959
avverso il decreto n. 67/2011 GIUDICE DI PACE di MILANO, del
16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
tI,LA ckA,Lutit; zs–)

Uditi dif or Avv.;

Data Udienza: 04/04/2014

Il ricorso è manifestamente infondato.
Nessuna censura è formulabile in relazione alla mancata fissazione dell’udienza camerale ex art.
410 c.p.p. e alla conseguente violazione del principio del contraddittorio : la disciplina
dell’archiviazione nel procedimento del giudice di pace prevede che , a seguito dell’opposizione, si
instaura un contradditorio cartolare , senza che sia prevista alcuna udienza camerale.
Correttamente ,quindi, il giudice di pace non ha fissato tale udienza, decidendo de plano , all’esito
ad un’adeguata valutazione delle argomentazioni contenute nell’atto di opposizione.
Nel caso di specie , questa valutazione è stata compiuta dal giudice di pace, che ha concluso con il
decreto di archiviazione , fondato su una motivazione assolutamente insindacabile, facente
riferimento all’assenza di un elemento indispensabile per la configurazione del reato di
diffamazione ( la comunicazione a più persone delle espressioni ritenute offensive) , assenza
prospettata dallo stesso querelante.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile , con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 4.4. 2014
p esi ente
Il consigl re e tensore
oli
Antonio B

FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di Rigamonti Maurizio , persona offesa nel procedimento a carico di Agnisetta
Francesca in ordine al reato di diffamazione, è stato presentato ricorso avverso il decreto di
archiviazione, emesso il 16.10.2012 dal giudice di pace di Milano.
Secondo il ricorrente, a seguito dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. , nel
quale erano stati indicati l’oggetto delle investigazioni suppletive e i relativi mezzi di prova, il
giudice, arbitrariamente, ha deciso per l’infondatezza della notizia di reato , tenendo conto delle
sole risultanze fino ad allora acquisite. Il giudice ha quindi illegittimamente omesso, in violazione
del principio del contraddittorio, di fissare l’udienza camerale, a cui puntava l’opposizione, e ha
motivato in maniera superficiale un quadro indiziario incompleto e privo delle prove che avrebbero
consentito di accertare la responsabilità della Agnisetta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA