Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31824 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31824 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENSAIA GIUSEPPE N. IL 15/03/1975
LAZZAROTTO CONCETTA N. IL 19/06/1961
avverso la sentenza n. 1351/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 06/07/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Bensaia Giuseppe e
Lazzarotto Concetta per il reato di violazione di domicilio;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla eccessività della
pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili poiché la quantificazione della
pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto
allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in
maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il
risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari
elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del
Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in
relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata
l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla
adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure
intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen.
ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 luglio 2015.

entrambi gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, denunciando una

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