Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31824 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31824 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUONOMO ARMANDO N. IL 01/07/1948 parte offesa nel
procedimento
c/
DE SIMONE ANGELA N. IL 01/05/1962
RAIA ANTONIO N. IL 09/11/1952
BUONANDI FILIPPO N. IL 04/09/1965
PICCOLO VINCENZO N. IL 07/01/1974
avverso il decreto n. 2917/2012 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
09/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
ki‘v ■ (Xt.l.,Gw._

Udit i ensor Avv.;

Data Udienza: 04/04/2014

Con decreto 9.3.2012 , il Gip del tribunale di Noia ha disposto l’archiviazione del procedimento a
carico di Angelo De Simone, Antonio Raia, Filippo Buonandi , per il reato ex art 614 c.p., in
accoglimento delle richiesta avanzata dal P.M. in data 27.2.2012.
Nell’interesse di Armando Buonomo è stato presentato ricorso per violazione di norme procedurali
e per abnormità del provvedimento impugnato : il giudice ha errato in quanto, pur evidenziando che
la persona offesa ha avanzato richieste istruttorie fondate, ha dichiarato inammissibile
l’opposizione, senza garantire il contraddittorio tra le parti , attraverso la fissazione dell’udienza ex
art. 409 c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non risulta in atti l’opposizione indicata dal
ricorrente, né il giudice fa ad esso alcun riferimento.
Rilevata l’ impossibilità di verificare la sussistenza di qualsiasi illegittimità nel decreto di
archiviazione, il ricorso va dichiarato inammissibile , con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 4.4. 2014

FATTO E DIRITTO

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