Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31823 del 12/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31823 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FUNIATI COSIMO N. IL 17/05/1992
avverso l’ordinanza n. 550/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
23/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
15,d/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/03/2014

Con ordinanza in data 23.7.13 il Tribunale del riesame di Lecce ,in accoglimento
dell’istanza proposta nell’interesse di FUNIATI Cosimo,indagato per reato di cui agli
artt.110-624-625 n.2 e 5,6,e per art.635 CP.,disponeva la sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere ,inflitta dal GIP con ordinanza in data 9/7/13 ,con la
misura degli arresti domiciliari.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il
difensore,deducendo preliminarmente :
-che all’indagato era stata contestata la fattispecie di furto per aver sottratto
confezioni di sigarette,del valore di €8.735,e biglietti gratta e vinci,per valore di
€8.095,00,avendo commesso il fatto ai danni di un esercizio di bar,dell’area di
servizio IP sita sulla strada S.P.Copertino-Leverano,con aggravante di avere agito con
violenza ,consistita nella realizzazione di un foro nel muro perimetrale del bar,e
nell’aver forzato le macchinette da gioco e cambia monete.
All’indagato era stato contestato di avere agito in concorso con Marasco Carmine.
In data 6.5.2013 i due erano stati sottoposti a controllo dai CC. ,che avevano trovato
nell’autovettura Mercedes dai predetti utilizzata,una mazza per uso edile,ed altri
oggetti(tra i quali due ricetrasmittenti) sottoposti a sequestro.
-censurava l’ordinanza rilevando:
1-vizi di motivazione,ex art.606 lett E) CPP.
Evidenziava al riguardo carenza della motivazione in riferimento al quadro
indiziario,ritenendo inadeguate le risultanze delle indagini,ivi compreso il
ritrovamento di oggetti sottoposti a sequestro nella vettura che era nella disponibilità
dell’indagato, al fine di dimostrare la partecipazione del medesimo alla condotta
contestata.
Peraltro evidenziava che secondo il Tribunale l’indagato era insieme ad altri che si
trovavano su di un veicolo con il quasi erano dati alla fuga.
Veniva censurata altresì come illogica la motivazione,ove si riteneva che l’azione
delittuosa fosse stata programmata per la data del 6.9.13, e poi rinviata per
l’intervento delle forze dell’ordine.
Ugualmente veniva censurata la contraddittorietà della motivazione,ove sosteneva
che per il sequestro delle ricetrasmittenti i due indagati erano stati costretti a
comunicare attraverso i telefoni cellulari.
Inoltre il difensore sottolineava che autore materiale del furto sarebbe stato il
Marasco,e che mancavano elementi per addebitare al Funiati il concorso nel
reato,rilevando che dai filmati registrati non si era individuata la persona che aveva
commesso il furto,e che era generico il riferimento all’individuo detto “Cosimo”
indicato in una intercettazione.
Né era idoneo a costituire indizio a carico dell’indagato il contatto telefonico con il
Marasco avvenuto nelle ore della notte.

FATTO E DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
In primo luogo deve evidenziarsi che dal testo del provvedimento si rileva che
l’ordinanza è correttamente motivata in riferimento agli elementi indiziari,ai fini
dell’art.273 CPP.,ponendosi in luce i dati emersi da indagine di pg. non smentiti da
ulteriori risultanze addotte dalla difesa.
In tal senso risulta evidenziato a carico del Funiati che il predetto risultava dai
controlli di pg. essersi tenuto in collegamento telefonico,nella notte in cui si era
verificata la consumazione del furto ,con il complice,per ripetuti contatti registrati
sull’utenza in uso al ricorrente,segnalando altresì ulteriori elementi indiziari a fl-3-4
del provvedimento,riconducibili alla esecuzione della condotta illecita.
Il Tribunale ha pertanto enucleato dagli atti specifici indizi di colpevolezza,dotati dei
requisiti di gravità e concretezza, sufficienti a palesare,allo stato,P attiva
partecipazione dell’indagato all’azione delittuosa di cui si tratta.
Deve pertanto essere esclusa ogni carenza o illogicità della motivazione,quale si
evince dal testo dell’ordinanza impugnata,sicchè le deduzioni del ricorrente riferite
alla carenza del quadro indiziario si rivelano inammissibili,in quanto manifestamente
infondate,e tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze adeguatamente
vagliate dal giudice del riesame,la cui decisione si pone in sintonia con i canoni
giurisprudenziali enunciati da questa Corte.v. Cass.Sez.IV del 15.10.2007,n.37878RV 237475-per cui-ai fini dell’applicazione delle misure cautelari,anche dopo le
modifiche introdotte dalla legge n.63 del 2001,è ancora sufficiente il requisito della
sola gravità degli indizi,posto che l’art.273,comma primo bis,CPP.(introdotto dalla
legge citata)richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell’art.192,ma non il
secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza
accanto alla gravità,degli indizi: ne consegue che essi ,in sede di giudizio”de
libertate” non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito)Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del gravame a cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende-

In conclusione il ricorrente negava l’esistenza di indizi gravi,precisi e concordanti,e
riteneva violato il disposto dell’art.192 CPP.
Pertanto chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

PQM

Roma,deciso il 12 marzo 2014.
Il Consigliere relatore

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende-

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