Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31823 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31823 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NEGRO ANTONIO N. IL 15/06/1963
avverso la sentenza n. 407/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 06/07/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Campobasso ha

parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure ed ha
condannato Negro Antonio per il reato di spendita di banconote false;

l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una
motivazione illogica circa il riconoscimento della penale responsabilità e il
trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e alla violazione di
legge, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali,
nel caso in esame, detti vizi dell’impugnata decisione sarebbero da ritenere
esistente e in ogni caso non può questa Corte di legittimità rileggere i fatti
concordemente accertati in entrambi i gradi di merito; nella specie la

P

,

motivazione dell’impugnata sentenza da, altresì, conto espressamente delle
doglianze dell’imputato disattendendole;
– inoltre, la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi
Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a
quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della
pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un
giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della
motivazione da parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi
d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli
aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati
con i motivi d’appello;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6 luglio 2015.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

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