Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31822 del 10/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31822 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARASCIA GIUSEPPE N. IL 24/08/1955
avverso la sentenza n. 101/2007 TRIB.SEZ.DIST. di
CASTELVETRANO, del 16/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 10/05/2013

– che il Tribunale di Marsala — Sezione Distaccata di Castelvetrano con sentenza dell’16\3\2010
ha condannato MARASCiA Giuseppe alla pena dell’ammenda per contravvenzione alla
disciplina edilizia [acc. in Castelvetrano il 13/3/2006];
— che il difensore dell’imputato ha proposto -appello – e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
— che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Giovanni ELIA. il quale non
risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
— che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1°
comma, c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato i ROMA, nella camera di consiglio del 10/5/2013

Ritenuto:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA