Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31822 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31822 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MBACKE SERIGNE MOUSTAPHA N. IL 28/12/1969
avverso la sentenza n. 63/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 06/07/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha

parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure nei
confronti di Mbacke Serigne Moustapha ritenuto responsabile del reato di cui
all’articolo 474 cod.pen.;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una erronea applicazione
della legge in conseguenza della mancata riduzione della pena per il celebrato
rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome dall’esame degli atti
di causa non risulta che il procedimento sia stato definito con il rito abbreviato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6 luglio 2015.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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