Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31822 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31822 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Violi Vincenzo, nato a Sinopoli il 21.3.1979, avverso la sentenza
pronunciata dalla Corte di Cassazione il 2.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale presso la Corte di Cassazione dott. Roberto Aniello, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per il ricorrente, il difensore di fiducia avv. Francesco Petrelli del
Foro di Roma, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 2.10.2012 la Corte di Cassazione, prima
sezione penale, rigettava il ricorso presentato avverso la sentenza con
cui la corte di assise di appello di Reggio Calabria, in data 17.5.2011,

Data Udienza: 04/02/2014

I

aveva confermato la sentenza con cui il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, decidendo in sede di
giudizio abbreviato, in data 22.3.2010 aveva condannato Violi Vincenzo
alla pena dell’ergastolo in relazione ai reati di tentata rapina aggravata,

pistole, con relativo munizionamento, ricettazione, tutti commessi in
concorso con altre sette persone, nell’ambito del procedimento penale
sorto in conseguenza del tentativo di rapina del carico di un furgone
portavalori della ditta “Sicurtrasport”, nel corso dei quale venne uccisa la
guardia giurata Rende Luigi.
2. Avverso la sentenza della Suprema Corte ha proposto tempestivo
ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis, c.p.p., a mezzo del
suo difensore di fiducia, l’imputato lamentando: 1) il mancato esame da
parte della Corte di Cassazione della censura volta a denunciare la
mancanza di motivazione in ordine alla effettiva sussistenza del concorso
del Violi nella commissione dei reati ritenuti unificati sotto il vincolo della
continuazione con il più grave delitto di omicidio volontario, doglianza
rilevante, evidenzia il ricorrente, ai fini della determinazione della pena,
in quanto, giusto il disposto dell’art. 72, co. 2, c.p., l’eventuale
contenimento della pena relativa ai reati avvinti dallo speciale
“concorso” previsto dalla suddetta norma penale sostanziale, al di sotto
dei cinque anni di reclusione, avrebbe potuto determinare l’esclusione
della pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno, con la conseguente
rideterminazione della pena finale, ai sensi dell’art. 442, co. 2, c.p.p., in
quella della reclusione di anni trenta, risultato del pari conseguibile
anche nel caso di insussistenza del concorso del Violi nella consumazione
di tutti o di alcuni dei “reati satellite” contestati; 2) la mancata
considerazione del motivo di ricorso volto a contestare il percorso
motivazionale seguito dal giudice della cognizione, che ha operato una
“nuova determinazione delle pene specificando con riferimento a
ciascuno dei reati satellite i singoli aumenti in continuazione sulla pena
principale determinata per il più grave reato sub 8)”, ritenendo, “in
maniera evidentemente erronea”, di poter prescindere dal reale

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omicidio volontario, illecita detenzione e porto in luogo pubblico di tre

contributo concorsuale offerto in relazione ad ogni singolo reato di cui ai
capi A), C), D), E), F) e G)”, essendosi dedotto con il ricorso per
cassazione, proprio l’inesistenza di un “vincolo di implicazione necessaria
fra concorso nei reati principali di cui ai capi a) e b) della rubrica
(omicidio e rapina) ed i reati satellite oggetto delle ulteriori imputazioni”,

ricostruttive alternative”.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Al riguardo va ribadito un principio assolutamente consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di ricorso
straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile
esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la
decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un
errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del
rimedio previsto dall’art. 625 bis c.p.p. (cfr. Cass., sez. u., 14/07/2011,
n. 37505, rv 250527; Cass., sez. VI, 21/05/2013, n. 35239, rv. 256441)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis c.p.p., infatti, può avere
ad oggetto esclusivamente un errore di fatto, il quale si identifica
unicamente in una fuorviata rappresentazione percettiva; tale errore può
essere causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di
cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e
deve essere connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo
della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali
che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata
adottata senza di esso.
Ciò posto, le doglianze prospettate dal ricorrente, riguardando, in realtà,
pretesi errori di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione,
esulano dall’ambito dei vizi deducibili con il ricorso ex art. 625 bis, c.p.p.
Ciò appare evidente ove si consideri che la sentenza della Corte di
Cassazione impugnata con il presente ricorso straordinario ha preso
specificamente in considerazione il motivo di impugnazione relativo alla
ritenuta responsabilità penale del Violi per i delitti di ricettazione delle
armi e delle autovetture utilizzate dal “commando” costituito dai cinque

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per i quali sussistono, ad avviso del ricorrente, “valide ipotesi

rapinatori, dì cui faceva parte il ricorrente, ed in materia di violazione
della legge sulle armi, evidenziando come, una volta dimostrata la
dinamica dei fatti come ricostruita dalla sentenza di condanna
pronunciata nei confronti dei cinque correi del Violi, divenuta irrevocabile
il 9.2.2011, i reati in questione “sono stati ragionevolmente posti a suo

potendosi desumere che un delitto così complesso, quale una rapina ad
un furgone blindato, non fosse stato programmato da tutti i partecipanti
nei minimi dettagli, e quindi anche con specifico riferimento alle armi da
usare ed alle auto da utilizzare per commettere la rapina e darsi poi alla
fuga” (cfr. pp. 10-11 della sentenza oggetto di ricorso).
Attraverso siffatto percorso motivazionale, dotato di intrinseca coerenza,
avendo il Supremo Collegio fatto buon governo dei criteri su cui si fonda
la prova logica, il giudice di legittimità ha fornito alle doglianze
prospettate sul punto dalla difesa del Violi una risposta adeguata, in cui
il passaggio relativo alla mancata deduzione da parte del ricorrente di
elementi dai quali potersi desumere la sua estraneità ai delitti di cui si
discute, utilizzato per confutare l’assunto difensivo sulla impossibilità di
addebitare al Violi tali delitti, non assume valore decisivo ai fini
dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, che, come si è detto,
trova il suo fondamento nell’evidenziato ragionamento logico.
La sentenza impugnata, pertanto, si sottrae alla censura formulata dal
ricorrente, non potendosi affermare che la Corte di Cassazione abbia
omesso di esaminare il motivo di ricorso relativo alla responsabilità del
Violi per i reati innanzi indicati, circostanza, l’omessa considerazione di
un motivo di ricorso, che, giova ricordarlo, è riconducibile all’errore di
fatto solo qualora vi sia stata una svista circa l’esistenza stessa della
censura, che invece era immediatamente percettibile e rilevabile, e a
condizione che questa omissione abbia avuto effetto decisivo sull’esito
del processo (cfr. Cass., sez. IV, 08/03/2006, n. 15137, rv. 233963).
Né, una volta affrontato un motivo di ricorso, si richiede la specifica
trattazione di tutte le deduzioni di cui esso si compone.

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carico a titolo di concorso per valide ragioni di carattere logico, non

Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di
legittimità, infatti, l’omesso scrutinio di particolari deduzioni, contenute
in un motivo di ricorso per cassazione esaminato e trattato dal giudice di
legittimità, non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art.

e disattese dalla Corte (cfr. Cass., sez. I, 06/11/2013, n. 46981, rv.
257346).
5. Quanto alla censura relativa alla entità della pena inflitta in relazione
ai “reati satellite”, se ne deve rilevare l’infondatezza, in quanto le
doglianze prospettate al riguardo dalla difesa del Violi nel ricorso
principale erano assolutamente generiche e, quindi, non richiedevano
una specifica risposta, concentrandosi, piuttosto, l’impugnazione, nel
quinto motivo, sul profilo del mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.
6, c.p., mentre con i motivi nuovi depositati il 24.12.2012, la difesa
insisteva sulle censure relative alla ritenuta responsabilità del Violi per il
delitto di omicidio volontario ed alla mancanza di prova in ordine alla
sua effettiva, consapevole partecipazione alla commissione dei reati di
cui ai capi c), d), e), f) e g) dell’imputazione.
Orbene la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle indicate
circostanze attenuanti è stata specificamente presa in considerazione
dalla Corte di Cassazione, che la disattendeva attraverso una puntuale
motivazione (cfr. p. 14), per cui anche sotto questo ulteriore profilo il
ricorso del Violi non può essere accolto.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,
dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma il 4.2.2014

625 bis c.p.p., dovendosi ritenere tali deduzioni implicitamente valutate

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