Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31820 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31820 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Caruso Natale, nato a Catania 1’1.6.1932, avverso il decreto emesso dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania il
14.2.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del 12.9.2013, con cui il sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la corte di Cassazione ha chiesto
l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato per mancato avviso
alla persona offesa della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto pronunciato il 14.2.2013 il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Catania disponeva l’archiviazione del
procedimento penale contro Castelli Rosanna per il reato di cui all’art.

Data Udienza: 04/02/2014

595, c.p., sorto in seguito alla querela presentata dalla persona offesa
Caruso Natale, accogliendo la richiesta formulata dal pubblico ministero
in data 27.12.2012.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia,

1, lett. b) e c), c.p.p., per non essere stata resa edotta della menzionata
richiesta di archiviazione, pur avendo il Caruso espressamente
evidenziato, nella integrazione di querela del 5.6.2013, di volere essere
avvisato in caso di richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
3. Il ricorso appare fondato e va accolto.
4. Ed invero, come è stato da tempo affermato in sede di legittimità,
secondo un orientamento condiviso da questo Collegio, è nullo, per
difetto di contraddittorio camerale, il provvedimento che accoglie, in
assenza di previo avviso alla persona offesa che lo aveva richiesto, la
richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
L’omesso avviso del pubblico ministero, infatti, incide su un’attività
preliminare necessaria, propedeutica al diritto di proporre opposizione e
funzionale alla tutela del contraddittorio, cui è predisposta la garanzia
prevista dall’art. 408, co. 2, c.p.p.
Nel caso in esame tale garanzia è stata violata, con conseguente
compromissione del diritto di difesa della persona offesa, in quanto, pur
avendo il Caruso espressamente dichiarato, nel verbale del 5.6.2012,
integrativo della querela presentata nei confronti della Castelli il
21.5.2012, di volere essere avvisato, ai sensi dell’art. 408, co. 2, c.p.p.,
della richiesta di archiviazione che fosse stata eventualmente presentata
dal pubblico ministero, una volta formulata tale richiesta in data
27.12.2012, di essa la persona offesa non veniva informata.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto dal Caruso, va,
dunque, accolto, disponendosi l’annullamento senza rinvio
dell’impugnato decreto di archiviazione e la trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso il tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

2

la persona offesa Caruso Natale, denunciando i vizi di cui all’art. 606, co.

annulla senza rinvio il decreto di archiviazione e dispone la trasmissione
degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Catania.

Così deciso in Roma il 4.2.2014

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