Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3182 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3182 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINGOLLA FRANCESCO N. IL 20/12/1968
avverso la sentenza n. 1107/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ e, l’Avv
Uditi difensor

Data Udienza: 28/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
Udito il Difensore , Avv. Giuseppe Campanelli, sostituto dell’Avv. Ernesto Bucci , che ha
concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data
09.10.2012 di conferma della sentenza del Tribunale di Taranto del 12.07.2010, che aveva
condannato il ricorrente per il delitto ex art. 646 CP in ordine all’imputazione di
appropriazione indebita di un’autovettura di proprietà della srl “Autoaffare” della quale aveva il
possesso per averla ritirata per effettuare una prova a fini di acquisto; fatti del 4.11.2006;
MOTIVI ex art. 606 ,1 0 co , lett. b) e) c.p.p.
1)-Il ricorrente censura la sentenza in relazione all’art. 646 CP per avere erroneamente
ritenuto che l’autovettura era stata ricevuta dal Mingolla in prova per un solo giorno, laddove
dall’esame della persona offesa Albano era emerso che non era stato stabilita una durata precisa
del periodo di prova ;
-in ogni caso, risultava che l’imputato aveva restituito la vettura sia pure in ritardo , sicchè
mancava la prova dell’elemento intenzionale , posto che lo stesso non aveva manifestato la
volontà di appropriarsi in via definitiva dell’auto;
-a parere del ricorrente la Corte di appello aveva errato nel non inquadrare il fatto nell’ipotesi
della indebita appropriazione d’uso, non punibile;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato rinviene: -dalle dichiarazioni
della persona offesa e del teste Albano — che si era adoperato per il recupero dell’autovettura nonché: -dalla circostanza che l’imputato non si era limitato ad usare l’autovettura a fini di
“prova” ma con la stessa si era recato a Roma ,”così utilizzandola a piacimento, come se ne
fosse il proprietario” .(pag.4)
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-invero il ricorrente formula delle censure fondate su interpretazioni e valutazioni delle prove
e dei fatti alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello, inammissibili in questa sede,
ove, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità
non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in
ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato
tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi,
dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente
applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 12 giugno
2008, n. 35318 ,

1

MINGOLLA FRANCESCO

Per altro, la Corte di appello ha sottolineato che l’autovettura era stata affidata all’imputato a
titolo di prova finalizzata all’acquisto e che , passati diversi giorni, ne era stata chiesta la
restituzione, mentre il Mingolla si era sottratto a tale incombenza, adducendo:
“ora di
trovarsi a Roma, ora di essere comunque nella impossibilità di restituire la macchina”(pag.4)
sino a che si perveniva alla restituzione in Roma circa un mese dopo la consegna precaria.

Si tratta di una motivazione corretta perché pienamente rispondente al principio espresso in
sede di legittimità, anche da questa Sezione, per i quali il reato di appropriazione indebita è
integrato anche dal mero uso indebito di una “res”, quando esso sia avvenuto eccedendo
completamente i limiti del titolo in virtù del quale l’agente deteneva in custodia la stessa, di
modo che l’atto compiuto comporti un impossessamento, sia pur temporaneo, del bene.
Cassazione penale, sez. Il, 27/11/2009, n. 47665
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 28 novembre 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Presidente
Dott. Ciro Pett
1->

La Corte di appello ricava da tali elementi la prova degli elementi oggettivi e soggettivi del
reato di appropriazione indebita atteso che l’imputato, lungi dall’usare la vettura a titolo di
prova, ne aveva fatto un uso personale ed indiscriminato, comportandosi da proprietario della
medesima, sicchè la tardiva restituzione non aveva alcun rilievo essendo intervenuta dopo che
il reato contestato si era già perfezionato.

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