Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3182 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3182 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAZOVIZ ELVIS N. IL 20/06/1987
avverso l’ordinanza n. 153/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 3 dicembre 2014 il Tribunale di Napoli,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava per carenza dei
presupposti applicativi l’istanza proposta da Elvis Hazovic, volta ad ottenere
l’unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze di condanna
indicate nell’istanza.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione al disposto dell’art. 671 cod. proc. pen. per avere il
giudice dell’esecuzione respinto l’istanza, nonostante i fatti di reato giudicati fossero
stati commessi in un arco temporale breve ed in luoghi distanziati di pochissimi
chilometri, fossero omogenei nel bene violato e nelle modalità della condotta.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivo manifestamente
infondato.
1.L’ordinanza impugnata ha correttamente rilevato e giustificato con
compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo
disegno criminoso, accomunante i reati indicati nell’istanza del ricorrente; ha
rilevato che, nonostante l’omogeneità delle violazioni, la notevole distanza
temporale ed il differente luogo di commissione, erano ostative al riconoscimento
della loro preventiva ideazione e deliberazione unitaria, risalente al momento di
realizzazione delle prime condotte.
1.1 Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica,
rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure
formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell’esecuzione, nell’escludere la
configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili argomentazioni
elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni dell’istante anche
riguardanti i profili asseritamente accomunanti gli episodi.
1.2 In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto
di diritto all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale
anche l’identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le
varie condotte -in questo caso per nulla breve, ma pari a quasi quattro annicostituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell’esistenza di
quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le
singole violazioni, che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento
della continuazione.
1

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

1.3 Per contro, il ricorso ripropone le medesime tematiche fattuali già
sottoposte al giudice dell’esecuzione e ritenute non decisive; tali argomentazioni si
traducono comunque nel richiamo a profili oggettivi già considerati dal Tribunale,
che questa Corte non può, per i limiti intrinseci della propria cognizione, valutare
diversamente in favore del ricorrente, posto che la motivazione è logica ed
esaustiva.
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata supera dunque indenne il controllo

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore,
della somma che si stima equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

operabile nel giudizio di legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile con la

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