Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31819 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31819 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROTARU GHENADE TON N. IL 02/09/1989
avverso la sentenza n. 2648/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 06/07/2015

Rotare Ghenade Ion ricorre avverso la sentenza 16.7.14 della Corte di appello di Torino che ha
confermato quella, emessa a seguito di giudizio abbreviato, del locale tribunale in data 14.2.14 con
la quale è stato condannato, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, concesse attenuanti
generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00
di multa.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici, con motivazione lapidaria, omesso di derubricare il
reato contestato in quello di danneggiamento, con declaratoria di improcedibilità per mancanza di
querela, senza riconoscere l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. in carenza di relativa motivazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché sostanzialmente
reiterativi delle doglianze formulate con l’atto di appello e puntualmente disattese dai giudici di
secondo grado, i quali hanno correttamente ritenuto configurabile il furto tentato per essere stato il
Rotaru sorpreso, dopo aver infranto il finestrino di un’autovettura parcheggiata, mentre
‘armeggiava’ vicino alla portiera ed era in possesso di un attaccapanni deformato a forma di gancio
utilizzabile come strumento per aprire le vetture.
Legittimamente è stata poi esclusa l’invocata attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., non riconosciuta
dal giudice di merito proprio per i danni cagionati alla vettura della p.o. in conseguenza del
tentativo di furto che aveva comportato la rottura di un finestrino.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 luglio 2015

• D Epo

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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