Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31817 del 06/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31817 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VISCO VERONICA N. IL 27/05/1991
avverso la sentenza n. 846/2014 TRIBUNALE di CAS SINO, del
08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 06/07/2015
Visco Veronica ricorre avverso la sentenza 8.7.14, emessa dal Tribunale di Cassino ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di cui agli artt.453-455 c.p., concesse
attenuanti generiche, la pena — condizionalmente sospesa – di mesi otto di reclusione ed € 300,00 di
multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
l’operatività dell’art.129 c.p.p., nonché a determinare l’esatta qualificazione giuridica dei fatti e
l’adeguatezza della pena.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto, alla
relazione svolta dall’ufficiale di p.g. e al sequestro delle banconote false.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
e 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 luglio 2015
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice svolto un accertamento volto ad escludere