Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31815 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31815 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA SONIA N. IL 10/02/1976
avverso la sentenza n. 1460/2014 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 01/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 06/07/2015

Bevilacqua Sonia ricorre avverso la sentenza 1.10.14, emessa dal Tribunale di Castrovillari ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in
concorso, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena — condizionalmente sospesa – di mesi
quattro di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento all’arresto dell’imputata avvenuto dopo che,
assieme agli altri correi (tutti identificati dalla p.g.), si era introdotta all’interno del pescheto di
proprietà dell’azienda agricola ‘Fratelli Cola’, impossessandosi di circa 500 kg di pesche.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 luglio 2015

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla mancata pronuncia di una

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