Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31814 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31814 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NEGRU FLORENTINA N. IL 21/03/1976
PANDELE LOREDANA N. IL 16/04/1991
avverso la sentenza n. 2246/2014 TRIBUNALE di VERONA, del
12/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 06/07/2015

Negru Fiorentina e Pandele Loredana ricorrono avverso la sentenza 12.7.14, emessa dal Tribunale
di Verona ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di furto
aggravato in concorso, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di
reclusione ed E 200,00 di multa ciascuna.
Deducono le ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione

della pena e all’uso del relativo potere discrezionale, esercitato senza dare conto dei criteri di cui
agli artt.132 e 133 c.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento ciascuna delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 luglio 2015

dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta congruità

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