Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31810 del 06/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31810 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PATTIS MARKUS N. IL 27/09/1969
avverso la sentenza n. 416/2011 TRIBUNALE di BOLZANO, del
08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 06/07/2015
Pattis Markus ricorre avverso la sentenza 8.7.14, emessa dal Tribunale di Bolzano ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di cui all’art.483 c.p., la pena di mesi
quattro di reclusione e per la contravvenzione di cui all’art.116 c.d.s. quella di € 2.000,00 di
ammenda.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
della condotta crimonosa.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell ‘art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto della comunicazione 4.1.12 dei
Carabinieri di Appiano.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 luglio 2015
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine al reato contestato e alle circostanze