Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3181 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3181 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEO GIOVANNI N. IL 27/10/1968
PAUCIULLO ERNESTO N. IL 27/08/1963
ABAGNALE CARLO N. IL 30/07/1969
avverso la sentenza n. 2642/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Fabio Sarra che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in
data 27.11.2012 di conferma della decisione del Tribunale di Torre Annunziata del
10.11.2011, che aveva condannato:
-capo A) – Leo e Pauciullo per il reato ex art. 416 CP per avere fatto parte di un
associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di
reati di furto di autovetture, ricettazione e/o riciclaggio di autovetture ; fatti
commessi fino 12 luglio 2010;
-capo B) – Leo e Puciullo , per plurime imputazioni di ricettazione e/o riciclaggio di
autovetture e parti di autovetture , descritte dal nr.1 al nr.16 ; fatti commessi fino al
marzo 2010;
-capo E) – Abagnale per il reato di riciclaggio, ex art. 648 bis CP fatti avvenuti tra il
15 maggio ed il 9 luglio 2010
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. h) c) e) c.p.p
Leo:
2.1)-Nullità della sentenza di primo grado per
illogicità della motivazione e per
travisamento della prova relativamente all’identificazione dell’imputato Leo in tale
“O Nann” ;
-al riguardo, il ricorrente osserva che il numero di utenza di tale “O Nann” che
compare nell’ intercettazione in data 15.01.2010 , utilizzata dalla Corte di appello ai
fini della condanna, è abbinato allo stesso telefono che solo dal marzo 2010 è
stato in uso al ricorrente il quale, per altro, lo aveva ricevuto dal coindagato Esposito
Francesco ;
-il ricorrente deduce che l’apparecchio telefonico non era da lui detenuto prima del
marzo 2010 e la Corte di appello era caduta in travisamento del fatto allorchè aveva
ritenuto che lo stesso apparecchio fosse stato sempre in possesso di esso Leo facendo
leva sulle comunicazioni con la moglie Modugno Anna, deduzione erronea posto che il
coniuge si chiama in realtà Modugno Rosaria;
2.2)-Violazione degli artt. 648 e 648 bis CP atteso che la Corte di appello ha
attribuito al ricorrente la responsabilità per i reati di ricettazione o riciclaggio ascritti al
capo B) trascurando di considerare che dagli atti emerge che semmai l’attività di Leo
Giovanni era quella di rivendere le auto da lui stesso rubate sicchè, avendo
compiuto il reato presupposto, non poteva essere ritenuto responsabile del delitto di
ricettazione ovvero di riciclaggio;
2.3)-Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio eccessivo sia
riguardo alla pena base che all’aumento per la continuazione;

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LEO GIOVANNI
PAUCIULLO ERNESTO
ABAGNALE CARLO

Abagnale:
2.6)-Nullità della sentenza per abuso della motivazione “per relationem” ;
2.7)-Violazione dell’art. 648 bis CP stante la mancata individuazione degli elementi
oggettivi e soggettivi necessari per l’integrazione del reato;
-al riguardo il ricorrente censura la motivazione per avere fatto ricorso ad affermazioni
apodittiche in ordine all’attività di sostituzione dei vetri dell’autovettura di pertinenza
di tale Maddaluni Emilia senza dimostrare che tale operazione era stata materialmente
compiuta presso l’officina dell’imputato , circostanza che il ricorrente ritiene
contraddetta dal mancato rinvenimento dei vetri sostituiti;
-il ricorrente deduce altresì che dalla telefonata
del 03.05.2010 emergeva che
l’autovettura era stata portata in officina da tale Mennillo per i soli lavori di pitturazione
e che esso Abagnale, lungi dall’essere complice del reato di riciclaggio, aveva
svolto un normale lavoro di carrozziere , sicchè mancava la prova dell’elemento
soggettivo richiesto dalla norma;
CHIEDONO

l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati .
LEO:
3.1)-Quanto alle censure sulla motivazione relativa allo pseudonimo “O Nann” il
ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove, richiamando una diversa
valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una sequenza
motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicché non risulta
possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza
scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
a)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale

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Pauciullo:
2.4)-Nullità della sentenza per illogicità della motivazione; deduce che erroneamente
la Corte di appello avrebbe tratto motivo di convincimento dalla mancata contestazione
di alcuni passi della sentenza di primo grado ed evidenzia come tale motivazione risulti
in violazione del principio secondo il quale l’onere della prova spetta all’accusa ;
a)-nella specie mancava del tutto la prova degli elementi costitutivi del reato di
associazione per delinquere, non essedo stata fornita la prova della predisposizione di
un programma indeterminato e dei mezzi e strumenti necessari; né tali elementi
potevano essere ricavati dalle conversazioni telefoniche intercettate che, al contrario
erano dimostrative al più dell’occasionalità delle condotte delittuose;
b)-la sentenza era affetta da illogicità della motivazione
anche per non avere
considerato che l’affermazione di responsabilità del Pauciullo per il reato associativo
al capo A) era contraddetta dall’avvenuta assoluzione del medesimo dai reati-fine di
ricettazione e riciclaggio;
2.5)-Nullità della sentenza per illogicità della motivazione nella parte in cui aveva
trascurato di considerare: -che il Pauciullo lavorava quale dipendente del Consorzio di
bonifica di Striano -che “Antonio” era un suo collega di lavoro -che al fine di
fornire la prova di quanto sopra la Difesa aveva cercato di produrre le buste paga.

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responsabilità di Leo Giovanni in ordine ai reati ascritti ai capi A) e B) , richiamando le
argomentazioni del Tribunale e sottolineando :
-che l’imputato andava identificato nel tale “O Nann” che aveva cercato di contattare
telefonicamente il ricettatore Bacioterracino e che a tale risultato si giungeva:
-sia per l’abbinamento con il numero IMEI dell’apparecchio telefonico
in uso
all’imputato e
-sia per il riscontro ricavato dalle conversazioni e contatti effettuati con lo stesso
apparecchio con i familiari del Leo.
b)-Al riguardo, la deduzione difensiva circa l’erronea indicazione del nome della moglie
dell’imputato è irrilevante perché trascura di considerare , per un verso , che la
sentenza impugnata sottolinea come tali con conversazioni intervenivano non solo con
la moglie ma anche con “familiari ed altri soggetti ” e, per altro verso, che tali
conversazioni sono sicuramente riconducibili all’imputato atteso che nelle stesse egli
veniva espressamente appellato “Giovanni” ( pag. 11 sentenza appello ).
c)-Si tratta di una motivazione e di una valutazione in fatto del tutto congrua perché
aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta , a fronte della quale le
deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni
alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni
che, ove ben motivate come nella specie risultano non censurabili in questa sede, ove
il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo
piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un controllo da condurre direttamente
sul testo del provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il
materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle
massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle
prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 29 gennaio 2007, n.
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3 .2.a)-Anche il motivo relativo all’incompatibilità tra l’attività di ladro di autovetture
attribuita a Leo Giovanni e quella di partecipe ai reati di riciclaggio e ricettazione è
infondata posto che trascura gli argomenti esposti nella motivazione impugnata,
laddove di osserva:
b)-in primo luogo, che Leo Giovanni aveva il ruolo di “organizzatore” ad “ampio
raggio” nell’ambito dell’organizzazione delittuosa, posto che egli aveva frequenti
contatti “con gli altri soggetti che con lui perpretavano i furti” ed anche “con i
possessori dei depositi” nei quali si procedeva allo smontaggio e riciclaggio delle
autovetture rubate; (pag. 13)
c)-in secondo luogo, che dalle intercettazioni emergeva che le “squadre” di ladri che
operavano all’interno dell’organizzazione criminosa –diretta da Leo Giovanni- non
erano “sempre ugualmente composte” ;
d)-sicchè, in sostanza, mentre era evidente il ruolo di coordinatore e direzione del Leo,
non emergeva “che le specifiche condotte di furto ideate dai singoli e dagli stessi
portate a termine fossero preventivamente conosciute dai correi”.
e)-la Corte di appello ne ricava la conclusione che non vi è la prova, sia per la diversa
composizione delle “squadre” e sia per la specificità dei singoli furti, che il Leo possa
considerarsi autore dei furti delle autovetture e pezzi di autovetture oggetto delle
ricettazioni e riciclaggio al capo B)
f)-Si tratta di una motivazione corretta che:

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di
merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che
ritiene prevalente; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una
motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice
circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità
del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, “a
fortiori”, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le
argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti
gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di
ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti,
rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta
contestazione. (Cassazione penale, sez. IV, 04 luglio 2006, n. 32290)
Pauciullo:
3.4)-1 motivi con i quali Pauciullo censura la sentenza impugnata in ordine alla
ritenuta responsabilità per il reato associativo, ascritto al capo A) , sono infondati;
a)-Sul punto la Corte di appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha
significativamente sottolineato come la qualità del Pauciullo di partecipe all’attività
associativa finalizzata alla consumazione di furti , ricettazioni e riciclaggio di
autovetture , rinveniva dalle intercettazioni telefoniche nelle quali il medesimo “prende
appuntamento con i complici ” Leo e Catino (in compagnia dei quali era stato
controllato in piena notte – pag.15) e prospetta agli stessi di operare nei parcheggi
delle discoteche;
la Corte territoriale sottolinea come dalle predette conversazioni intercettate emerge la
prova dell’attiva partecipazione alla commissione dei reati-fine ed anche la prova del
ruolo di organizzatore del Pauciullo, atteso che egli rappresenta a Riccardo Catino di
assoldare un “ragazzo” per fargli eseguire l’attività di staffetta. (pag.16) ; la sentenza
evidenzia come da tali elementi emerga sia la sua attiva partecipazione al sodalizio che
la condivisione della programmazione criminosa (pag.16) .
b)-I1 ricorrente censura la sentenza per non avere risposto a tutti i motivi di appello,
ma al riguardo si deve richiamare la motivazione “per relationem” utilizzata dalla
Corte territoriale allorchè richiama la decisione di primo grado che, suo verso, aveva
sottolineato come il Pauciullo è partecipe dell’associazione criminosa a partire
dall’aprile 2010 , emergendo dalle conversazi i nn. 697- 698 — 720 – che in

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-per un verso, evidenzia in maniera chiara la partecipazione del Leo all’organizzazione
criminosa, composta: -da soggetti che perpretavano i furti e -da altri titolari dei
depositi ove si effettuava il riciclaggio, con il ruolo di promotore e coordinatore e che:
-per altro verso evidenzia, altresì, il suo ruolo di partecipe dei reati di ricettazione e
riciclaggio di cui al capo B) senza che vi sia la prova della sua partecipazione , anche
morale, ai vari furti -reato-presupposto- in questione.
3.3)- Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso
che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti
sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di
determinazione della pena base e dell’aumento per la continuazione; atteso che riguardo
alla pena base si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, “dedito
all’attività criminosa in maniera stabile e professionale” e riguardo all’aumento per la
continuazione si è fatto riferimento alla “ampiezza dell’attività, dimostrata dal numero
dei depositi e dall’entità della merce ivi detenuta” (pag.14).

Riguardo alla censure sulla carenza motivazionale proposte dal ricorrente si deve
osservare che, se è vero che il giudice di secondo grado deve valutare tutti i motivi di
gravame e tenere conto di tutti gli argomenti proposti dall’appellante a sostegno degli
stessi,è anche vero che in sede di redazione della motivazione deve limitarsi ad
illustrare le ragioni che legittimano la decisione assunta. Cassazione penale, sez. IV,
13/07/2011, n. 34376
Nella specie, il giudice di appello, pur avendo utilizzato – in parte – la tecnica della
motivazione “per relationem”,
ha provveduto correttamente ad integrarla con la
risposta ai rilievi critici formulati nell’atto di appello, mediante l’indicazione
degli
elementi di prova ritenuti necessari a pervenire alla decisione – sopra richiamati al
§ 3.4)- sicchè tutte le ulteriori questioni in fatto sollevate nel gravame restano
assorbite perché inconciliabili con la motivazione adottata.
3.5)-1 principi sopra esposti rivelano l’infondatezza dei motivi relativi al rigetto della
produzione in appello della documentazione sull’attività lavorativa dell’imputato ,
nonché sulla trascrizione peritale delle conversazioni intercettate, avendo la Corte di
appello di appello motivato adeguatamente osservando:
-per un verso, che la dimostrazione dell’attività lavorativa dell’imputato non aveva
alcuna valenza ai fini della confutazione dell’accusa e del quadro probatorio
acquisito;
-per altro verso, che il tenore delle plurime conversazioni era chiaro e univoco, sicchè
non risultava assolutamente necessario procedere alla rinnovazione istruttoria richiesta;
La Corte territoriale ha compiutamente e correttamente motivato in ordine al rigetto
della rinnovazione istruttoria di cui sopra sicchè il motivo proposto risulta del tutto
infondato atteso che nel caso di definizione del procedimento con il giudizio
abbreviato, chi abbia richiesto il rito abbreviato ordinario (come nella specie) può solo
sollecitare il giudice di appello all’esercizio del potere di ufficio di cui all’art. 603
comma 3 c.p.p., laddove la rinnovazione è prevista nell’ipotesi di assoluta necessità
rilevata di ufficio e non nel caso di sollecitazione dell’espletamento di tale attività
processuale formulata dalle parti con l’atto di impugnazione. Cassazione penale, sez.
III, 19/01/2007, n. 8062

Abagnale:
3.6) – I motivi proposti dall’Abagnale sono del tutto infondati perché trascurano la
motivazione impugnata che , oltre ad un generico richiamo della motivazione di primo
grado, non si sottrae all’onere motivazionale ed anzi sottolinea in maniera incisiva
che la prova della partecipazione al reato di riciclaggio del ricorrente si ricava dalle
conversazioni intercettate , relative: -al mandato conferito dalla Maddaluni
al
Mennillo,
-all’avvenuto furto di una autovettura da “taroccare” con i dati della

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precedenza era collaboratore del Mennillo (pag. 220) e solo successivamente si è
rivolto al Riccardi e al Leo chiedendo loro di “lavorare” (tel. nn. 246 — 247 del
11.04.2010) , collaborazione confermata dalla conversazione del 02.12.2010 nella
quale il ricorrente invita il Leo a fare “una bella visita nei parcheggi delle discoteche”
(pag. 220-222 sent. Tribunale)

Risultano pertanto destituiti di fondamento i motivi relativi alla motivazione “per
relationem” e alla mancata motivazione in ordine ai requisiti del reato contestato,
richiamandosi i principi sopra esposti al paragrafo 3.4)-.

3.7)-Segue il rigetto dei ricorsi
atteso che i motivi proposti, pur se non
manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p i ricorrenti vanno condannati al pagamento
delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 28 novembre 2013

vecchia auto della Maddaluni,
-all’attività di riciclaggio dell’autovettura rubata
che l’Abagnale deve compiere nella sua officina;
-la Corte di appello sottolinea come da tali elementi emerga la partecipazione
dell’Abagnale al riciclaggio, attuato mediante la sostituzione dei vetri, della
tinteggiatura e delle targhette identificative , essendo del tutto indimostrato ed anche
inverosimile che presso l’imputato sia avvenuta solo la tinteggiatura mentre le altre
attività sarebbero avvenute altrove ed essendo evidente che l’attività di “taroccamento”
non poteva sfuggire ad un soggetto esperto come l’Abagnale , che esercitava l’attività
di carrozziere.
Si tratta di una motivazione e di una valutazione in fatto del tutto congrua perché
aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta , a fronte della quale le
deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni
alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni
che, ove ben motivate come nella specie risultano non censurabili in questa sede, ove
il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo
piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un controllo da condurre direttamente
sul testo del provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il
materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle
massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle
prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 29 gennaio 2007, n.
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