Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3181 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3181 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROFILO GIACOMO MARIO N. IL 25/09/1949
avverso l’ordinanza n. 1552/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 27/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 27 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Lecce dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione alla semilibertà e respingeva
la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena o di concessione della
detenzione domiciliare per ragioni di salute, entrambe proposte dal condannato
Giacomo Mario Profilo. A fondamento della decisione rilevava che la semilibertà era

comunque relativa a titolo non ancora posto in esecuzione e che l’istanza di
sospensione dell’esecuzione era superata dalla decisione assunta dal Magistrato di
sorveglianza di Bologna in data 10/10/2014, rispetto alla quale doveva provvedere
in via definitiva il Tribunale di Bologna, e che comunque le patologie dalle quali egli
è affetto sono stabilizzate e trattate adeguatamente in ambiente carcerario.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato
personalmente, il quale ha dedotto che il magistrato di sorveglianza di Lecce si era
ritenuto competente a provvedere in data 15/7/2014 sicchè la risposta finale sulla
domanda di semilibertà spettava al locale tribunale di sorveglianza, che ha però
omesso di provvedere anche in riferimento alla richiesta di grazia ed all’istanza ex
legge nr. 78/13. Inoltre, il provvedimento impugnato ha cagionato un pregiudizio
ad esso ricorrente ed al suo stato di salute, senza sia stato considerato quanto
rappresentato nella memoria depositata il 9/1/2015 con le certificazioni allegate.
L’ordinanza presenta motivazione contraddittoria, perché da un lato sostiene
l’incompetenza del Tribunale, dall’altro entra nel merito e valuta lo stato di salute.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi, in parte non consentiti nel
giudizio di legittimità, in parte manifestamente infondati
1.L’ordinanza impugnata ha correttamente rilevato che il ricorrente al
momento della proposizione della domanda finalizzata all’ammissione alla misura
alternativa della semilibertà era privo d’interesse in quanto già aveva avuto accesso
alla detenzione domiciliare per ragioni di salute e quello richiesto costituiva
beneficio più gravoso di quello in esecuzione. Inoltre, il riferimento ad una nuova
sentenza di condanna irrevocabile non concretizzava il suo interesse perché non
ancora stata posta in esecuzione.
1.1 Ebbene, osserva la Corte che l’ordinanza impugnata non ha formalmente
declinato la competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza, ma ha fatto
1

misura più gravosa della detenzione domiciliare in atto al momento della domanda,

soltanto un accenno incidentale alla circostanza dell’avvenuta sopravvenuta
carcerazione del Profilo e della sua restrizione in istituto penitenziario estraneo alla
propria sfera di giurisdizione. Il rilievo è corretto in punto di fatto e non contrastato
da contrarie osservazioni. Inoltre, è immune da censure anche la constatazione
dell’assenza di interesse a censurare il diniego della semilibertà. Come già
affermato da questa Corte, l’accoglimento di una domanda postula la sussistenza
del relativo interesse non soltanto al momento della decisione, ma anche in quello

degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento impugnato in modo da
costituire una situazione più vantaggiosa per l’impugnante.
In applicazione di tali principi, correttamente il Tribunale ha dichiarato
inammissibile l’istanza di semilibertà, che il ricorrente può comunque riproporre da
detenuto all’ufficio territorialmente competente.
1.2 Quanto alle restanti istanze, il Tribunale ha offerto congrua motivazione
della decisione, avendo rilevato l’assenza di qualsiasi prova circa l’avvenuta
presentazione della domanda di grazia e la già avvenuta proposizione di analoga
istanza presso alla magistratura di sorveglianza di Bologna, il che preclude di
presentare e coltivare analoga richiesta in pendenza del relativo procedimento;
infine, per completezza argomentativa, ha riscontrato la piena compatibilità delle
condizioni di salute del detenuto con la carcerazione e ciò sulla scorta della
relazione trasmessa dalla direzione sanitaria dell’istituto ove egli è ristretto.
Il ricorso è dunque inammissibile in tutte le sue deduzioni e comporta la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

della sua proposizione ed esso deve essere concreto, perché diretto alla rimozione

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