Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31805 del 06/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31805 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RONDI DARIO N. IL 14/09/1963
avverso la sentenza n. 4150/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
07/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 06/07/2015
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Rondi Dario ricorre avverso la sentenza 7.8.14, emessa dal Tribunale di Torino ai sensi degli
ar1t.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato continuato,
concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi dieci di
reclusione ed C 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
atti e delle modalità di commissione del presente reato>, per cui le attenuanti avrebbero potuto
essere concesse con il criterio della prevalenza.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 luglio 2015
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice escluso la recidiva < a fronte del casellario in