Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31805 del 04/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31805 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORINI SIMONE N. IL 12/03/1986
avverso la sentenza n. 12/2011 TRIBUNALE di TIVOLI, del
14/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Udito, per la p
Uditi difens r Avv.

(43

Data Udienza: 04/04/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Delehaye, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
per prescrizione. Uditi altresì, per la parte civile, l’avv. D. Dello Monaco, che si è
associato alla richiesta del P.G. depositando conclusioni e nota spese, e, per
l’imputato, l’avv. A. Colatei, che si è riportato ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

sentenza del Giudice di pace di Tivoli del 21/07/2011 con la quale Simone Fiorini
era stato dichiarato colpevole del reato di lesioni in danno di Cristian Longo,
Monica Longo e Luigia Perillo e condannato alla pena di giustizia e al risarcimento
dei danni in favore della parte civile. Il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’appello
proposto dall’imputato ritenendo completa e coerente la motivazione del primo
giudice in ordine alle risultanze istruttorie e alle statuizioni civili, nonché
insussistente la nullità eccepita in ordine alla nomina della parte civile a favore di
due difensori.
Avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli indicata ha proposto ricorso per
cassazione, nell’interesse di Simone Fiorini, l’avv. A. Colatei, articolando quattro
motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen. Il primo e il secondo motivo denunciano inosservanza di norme
processuali in relazione alla notifica, effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8,
cod. proc. pen., del decreto di fissazione dell’udienza e del verbale dell’udienza
del 02/03/2012 per la successiva udienza del 14/06/2012: deduce la difesa che
non è stata rinvenuta nel fascicolo del dibattimento la raccomandata con avviso
di ricevimento prevista dalla norma indicata (primo motivo) e che la notifica non
era stata preceduta da nuove ricerche effettuate nei luoghi indicati dai commi 1
e 2 dell’art. 157 cod. proc. pen. (secondo motivo). Il terzo motivo denuncia
inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in quanto la
motivazione della sentenza impugnata esclude la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese della parte civile non essendo stata presentata la nota
spese in sede di conclusioni, laddove il dispositivo statuisce la condanna
dell’appellante al pagamento delle spese della parte civile. Il quarto motivo
denuncia inosservanza di norme processuali avendo la parte civile nominato
contestualmente due difensori, con conseguente invalidità di tutti gli atti
compiuti dalle persone offese.
In data 27/12/2013, il difensore dell’imputato ha depositato una memoria
con la quale deduce, quale motivo nuovo, l’estinzione del reato per prescrizione
maturatasi il 20/08/2012.

2

Con sentenza deliberata il 14/06/2012, il Tribunale di Tivoli ha confermato la

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati
Attenendo alla corretta individuazione dei presupposti della procedura
notificatoria seguita, è prioritario, in ordine logico-giudico, l’esame del secondo
motivo, che è fondato, alla luce del principio di diritto in forza del quale il ricorso
alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’atto nella

comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via
cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del
medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale
ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale
esercizio dell’attività lavorativa; l’omissione di tali adempimenti determina la
nullità della notifica a norma dell’art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando
il procedimento della vocatio in ius ha carattere assoluto ai sensi dell’art. 179
stesso codice (Sez. 1, n. 40204 del 29/09/2010 – dep. 15/11/2010, Manzari, Rv.
248462). L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo
e del terzo.
E’, invece, infondato, il quarto motivo, alla luce del consolidato orientamento
di questa Corte – puntualmente richiamato dai giudici dì merito – in forza del
quale non dà luogo a nullità, per carenza di previsione normativa, la nomina di
due difensori ad opera della parte civile (Sez. 5, n. 24560 del 21/04/2009 – dep.
12/06/2009, Fusa; ed altro, Rv. 244097).
Come ha rilevato la difesa, è intervenuta, successivamente alla
deliberazione della sentenza di secondo grado, la prescrizione del reato,
perfezionatasi il 10/03/2013 per la sospensione del relativo termine connessa al
rinvio dell’udienza 03/02/2011 al 21/07/2011. Pertanto, la sentenza impugnata
deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per
prescrizione e, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato
è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza anche agli effetti civili
con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di
appello.
Così deciso il 04/04/2014

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA