Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31804 del 28/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31804 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FREDDUCCI GIOVANNI N. IL 13/11/1964
avverso la sentenza n. 3381/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
ersona del Dott.

I7-dito, per la parte civile, l’Avv
Udit i pletIser–Aicer– —

Data Udienza: 28/03/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente, l’avvocato Carlo Veronelli, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 aprile 2013 la Corte d’Appello di Milano
confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 26.2.2009,

due di reclusione- esclusa l’aggravante dei futili motivi e riconosciuta
l’attenuante della provocazione, concesse le attenuanti generiche- per
lesioni aggravate in danno di Calabrò Francesco, attingendolo con un
colpo di fucile alla gamba, oltre al risarcimento dei danni in favore della
parte civile, da liquidare in separato giudizio, con una provvisionale di C
10.000,00.
2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, lamentando:
-con il primo motivo, la nullità del giudizio di appello per mancata
presenza dell’imputato, detenuto per altra causa, non autorizzato a
recarsi autonomamente, all’udienza del 5.4.2013 e non tradotto ai sensi
degli artt. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., 178 lett. c) e 179 c.p.p.
Invero, lo stato di detenzione agli arresti domiciliari del Fredducci per
altra causa era conosciuto dalla Corte d’Appello, tanto è vero che lo
stesso era stato autorizzato a recarsi con mezzi propri alla precedente
udienza del 6.3.2013; che, tuttavia, all’udienza del 5.4.2013, senza che
fosse intervenuta alcuna modifica delle condizioni detentive, la Corte
provvedeva alla discussione del giudizio, dichiarando la contumacia
dell’imputato con l’erronea indicazione “libero”;
-con il secondo motivo, la contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione della sentenza, in ordine all’invocato riconoscimento della
legittima difesa, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva a
discarico ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e) e d) c.p.p.. Ed
invero, l’appello gravitava in via principale intorno alla richiesta di
riconoscimento dell’esimente della legittima difesa, atteso che il ricorrente
deteneva e portava lecitamente l’arma, poiché animato dall’intento di
difendere la sorella dal pericolo del concretizzarsi della minaccia profferita
poco prima dal Calabrò, come comprovato dalla scelta di afferrare quasi
contestualmente il telefonino ed il fucile, nonché considerata la palese
sproporzione fisica tra il Calabrò ed il Fredducci, essendo il primo molto

1

con la quale Fredducci Giovanni era stato condannato alla pena di anni

più prestante; che fu il Calabrò alla vista del Fredducci ad avvicinarsi
all’imputato, benchè armato, ed a quel punto egli sparava per propria
difesa; che la Corte d’appello, in merito a tale deduzione, ha assolto al
proprio onere motivazionale, operando un inammissibile integrale
richiamo alla sentenza impugnata, senza svolgere apprezzamenti sulle
decisioni del giudice di prime cure, laddove neppure le successive
considerazioni svolte dal giudice d’appello si presentano sufficienti a
sanare il vulnus dell’impianto argomentativo della decisione; che al fine di

l’imputato aveva chiesto l’acquisizione delle fotografie a lui scattate il
giorno dei fatti in sede di fotosegnalazione al momento dell’ingresso alla
casa circondariale di Pavia, fotografie significative ai fini del
riconoscimento dell’invocata esimente, ma la Corte non ha
esaurientemente motivato in ordine al diniego all’assunzione della prova
invocata; che la Corte di merito ha per errore travisato i fatti, avendo
affermato che la situazione di pericolo sarebbe stata creata dall’imputato,
laddove il diverbio asseritamente costituente presupposto dell’azione del
Calabrò intervenne tra l’imputato e la propria madre, Anita Francia, in
pessimi rapporti con la p.o. e nessun ruolo avrebbe potuto svolgere la
madre del Calabrò.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è inammissibile ai sensi dell’art. 606/3 c.p.p., sicchè
non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Sez.Un., n.23428 del
22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell’ 11/06/2013).
2. Per il reato oggetto di giudizio, commesso in data 1.11.2005, è
maturato successivamente alla sentenza di secondo grado, il termine di
prescrizione, alla data del 19.9.2013. Trova applicazione, invero, alla
fattispecie in esame il regime della prescrizione antecedente alla
modifiche introdotte dalla legge n. 285/2005, essendo tale regime più
favorevoleI stante la concessione delle circostante attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti, ivi compresa quella di cui all’art. 583 c.p.
L’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal
primo comma dell’art. 129 c.p.p., implica nel contempo la valutazione
della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento
dell’imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma
del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia,

soltanto nel caso in

cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione
del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano

2

dimostrare l’uso del bastone da parte del Calabrò e le lesioni subite,

dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione
che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. III, n.10221 del 24/01/2013).
Nel caso di specie non ricorrono in modo evidente ed assolutamente non
contestabile ragioni di proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell’art.
129/2 c.p.p.- risultando pacifico che l’ imputato cagionò lesioni al Calabrò

innanzi, invochi senza fondamento la ricorrenza della scriminante della
legittima difesa- sicchè, quanto agli effetti penali, la sentenza impugnata
va annullata senza rinvio, per essere il reato ascritto all’imputato estinto
per prescrizione.
3. Il ricorso va rigettato in relazione agli effetti civili scaturenti dalla
sentenza impugnata.
3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L’imputato, all’epoca del
giudizio di appello detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, si duole
di non essere stato tradotto, né di essere stato autorizzato a recarsi
autonomamente all’udienza di rinvio del 5.4.2013, con la conseguente
nullità del giudizio celebratosi in sua assenza. Tale eccezione non trova
riscontro negli atti del processo. Ed invero, la Corte d’Appello di Milano
con fax del 5.3.2013 comunicava ai C.C. di Bereguardo che il
procedimento a carico del Fredducci era stato rinviato all’udienza del
6.3.2013 e che l’imputato era autorizzato a recarsi senza scorta della
forza pubblica in udienza, in forza di quanto disposto nel decreto di
citazione notificato all’imputato, secondo cui “l’imputato che si trovi agli
arresti domiciliari per questa causa ha facoltà di recarsi liberamente senza
scorta della forza pubblica avanti a questa Corte di Appello per intervenire
a ciascuna delle udienze del giudizio”. Il fax in questione recava anche
l’invito a comunicare il provvedimento medesimo all’imputato, sicchè
quest’ultimo, sottoposto alla prima udienza del giudizio, in data 8.1.2013,
alla misura inframuraria per altra causa e successivamente sottoposto
alla misura degli arresti domiciliari, già prima dell’udienza del 6.3.2013,
veniva ulteriormente avvisato della possibilità di recarsi liberamente in
udienza senza alcuna necessità di accompagnamento.
A tale considerazione che appare dirimente circa la mancata
partecipazione all’udienza per volontà dell’imputato e non certamente per
la mancata traduzione, ovvero autorizzazione a recarsi all’udienza,

3

sparandogli un colpo di fucile alla gamba, quantunque, come si dirà

essendo stata quest’ultima rilasciata in via generale “per intervenire a

ciascuna delle udienze del giudizio”, va aggiunta la considerazione che
l’imputato, sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, ove intenda
comparire in udienza, ha l’onere di chiedere tempestivamente al giudice
competente l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo
necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell’autorità
giudiziaria procedente di disporne la traduzione (Sez. II, 24/04/2008, n.
21529), richiesta questa che nella fattispecie in esame non è stata

3.2. Il secondo motivo di ricorso del pari è infondato ed in parte
generico. Ed invero, il ricorrente ripropone in questa sede la questione
della configurabilità della scriminante della legittima difesa, la cui
ricorrenza è stata esclusa con compiute argomentazionymmuni da vizi
logici, sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello, senza
svolgere specifiche censure al percorso logico motivazionale, specie della
sentenza del giudice di prime cure.
Va innanzitutto evidenziato che nel giudizio di appello, è consentita la
motivazione “per relationem” alla pronuncia di primo grado, nel caso in
cui le censure formulate dall’appellante non contengano elementi di novità
rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla
sentenza richiamata (Sez. II, n. 30838 del 19/03/2013). Nel caso di
specie, poi, la Corte di merito, oltre a richiamare integralmente la
motivazione dell’appellata sentenza, ritenuta condivisibile sia sotto il
profilo della ricostruzione dei fatti che in punto di sussistenza della prova
e di responsabilità dell’imputato, ha espresso – sia pure in modo
sintetico – le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi
di impugnazione proposti, sicchè il percorso argomentativo desumibile
attraverso la parte motiva delle due sentenze è senz’altro appagante e
corretto (Sez. III, n. 22910 del 13/12/2012).
In particolare, il giudice d’appello ha correttamente evidenziato, così
come aveva già fatto il giudice di prime cure, che la tesi della legittima
difesa risulta minata dalla stessa incertezza delle specifiche ragioni che
nel corso del giudizio sono state addotte a giustificazione dell’esplosione
del colpo di fucile, a fronte di plurime causali addotte dall’imputato:
reazione all’aggressione personalmente subita, ovvero reazione
all’aggressione che il Calabrò si accingeva a porre in essere nei confronti
della sorella dell’imputato, Roberta Fredducci.

4

effettuata.

Il primo giudice, in proposito, ha messo in risalto tutte le incongruenze
logiche e le lacune probatorie del racconto dell’imputato dalle quali è
possibile, sulla base delle ammissioni dell’imputato stesso, ricostruire solo
un nucleo essenziale degli accadimenti, nel senso che tra il Fredducci ed il
Calabrò vi fu un alterco, che il Calabrò ed il Fredducci si azzuffarono e
che ad un certo punto l’imputato decise di prendere il fucile che egli
sapeva carico, come dallo stesso confessato in sede di esame, con il
quale sparò alla gamba il Calabrò. In tale contesto, non vi è spazio per

-accanto alla confusa e generica ricostruzione delle ragioni che hanno
spinto il Fredducci a colpire il Calabrò- considerare l’antefatto, relativo al
diverbio intervenuto tra l’imputato e sua madre, quale presupposto
dell’azione del Calabrò, tuttavia, come correttamente evidenziato dal
primo giudice, è da escludersi la ricorrenza della legittima difesa, non
fosse altro che per la mancanza del requisito della proporzionalità. Va
aggiunto, altresì, che del bastone, con il quale il Calabrò avrebbe
aggredito l’imputato, secondo la versione di quest’ultimo non è stata
rinvenuta traccia, così come i testi escussi nell’immediatezza dei fatti
hanno escluso la presenza appunto di un bastone o “” radice. v
In tale contesto, pertanto, il dato certo ed inconfutabile è che il
Fredducci, armato di un fucile carico, andò ad affrontare il Calabrk ma in
siffatto ambito non può trovare spazio la scriminante di cui all’art. 52
c.p., alla luce dei principi costantemente enunciati da questa Corte,
secondo i quali non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che
accetti una sfida, ponendosi volontariamente in una situazione di
inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con
l’aggressione altrui (Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, Spano, Rv. 254697;
Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, El Farnouchi, rv. 252352; sez. 1, n.
2654 del 9/11/2011, Minasi, rv. 251834; sez. 1, n. 2911 del 7/12/2007,
Marrocu, rv. 239205; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda ed
altri, Rv. 218588) e ciò in quanto il requisito della “necessità”, inserito nel
testo normativo tra i presupposti per l’operatività della legittima difesa,
ha una portata perentoria ed esclude qualsiasi situazione nella quale la
determinazione della situazione di pericolo sia provocata da un
comportamento deliberato del soggetto agente, come si verifica in caso di
accettazione di una vera e propria “sfida”(Sez. I n. 41468 del
18/07/2013).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato nelle sentenze di
merito, il Fredducci si è appunto collocato in una situazione di sfida

5

la configurabilità della scriminante della legittima difesa e anche a voler

affrontando il Calabrò con un fucile carico, una volta terminata la zuffa,
situazione questa come detto incompatibile con la scriminante in
questione, atteso che i requisiti della necessità di difendersi e della
proporzione tra difesa e offesa vanno intesi nel senso che la reazione
deve essere, in quella circostanza, l’unica possibile, non sostituibile con
altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto proprio o
altrui (Sez. IV, n. 32282 del 04/07/2006).
Risulta esclusa, altresì, la possibilità di ravvisare la legittima difesa

trovarsi nella necessità di difendersi, mentre la fattispecie dell’eccesso
colposo può ipotizzarsi solo se l’esimente sussiste realmente (Sez. 5, n.
26172 del 11/05/2010, P., rv. 247898; sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008,
P.G. in proc. Olari e altri, rv. 242349).
Va, poi, evidenziato che correttamente il giudice d’appello non ha ritenuto
di provvedere all’acquisizione delle fotosegnaletiche, dalle quali
emergerebbe che l’imputato aveva subito lesioni ad opera del Calabrò,
atteso che tale circostanza non risulta controversa e non appare idonea
alla dimostrazione che egli, comunque, abbia agito per legittima difesa.
D’altra parte, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di
appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione
giudiziale di assoluta necessità, conseguente all’insufficienza degli
elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi
istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa
istanza nel termine stabilito dall’art. 468 cod. proc. pen. (Sez. II, n.
41808 del 27/09/2013).
4. La sentenza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio agli effetti
penali perché il reato è estinto per prescrizione, laddove il ricorso va
rigettato agli effetti civili.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il
reato è estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 28.3.2014

putativa, in quanto colui che accetti la sfida non può ritenere per errore di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA