Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31803 del 28/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31803 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELAIA FRANCESCO BRUNO N. IL 06/10/1953
avverso la sentenza n. 8016/2011 TRIB.SEZ.DIST. di SANT’AGATA
DI MILITELLO, del 25/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO

e e – rsona del Dott.
il Procu . e – –

Udit i difensor Av

Data Udienza: 28/03/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore della parte civile,

avv. Pietro Ferrari, in sostituzione

dell’avv. Giuseppe Mancuso, che ha concluso riportandosi alle conclusioni
depositate con nota spese
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 aprile 2011 il Giudice di Pace di S. Agata Militello

Angela Teresa per insussistenza del fatto.
2. In accoglimento dell’appello della parte civile, il Tribunale di Patti,
sezione distaccata di S.Agata Militello, con sentenza del 25 marzo 2013,
riformava la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere
nei confronti del Pelaia per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli e
lo condannava al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile,
da liquidarsi in separata sede.
3. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
affidato a tre motivi, lamentando:
-con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, di cui all’art. 606,
comma primo, lettera b) c.p.p., atteso che il giudice d’appello è stato
investito dalla parte civile delle disposizioni relative agli interessi civili,
sicchè non poteva pronunciarsi sulla -ormai intangibile -responsabilità
penale, con una declaratoria di prescrizione del reato avente natura
peggiorativa rispetto a quella assolutoria;
-con il secondo motivo, il vizio di motivazione, di cui all’art. 606, comma
primo, lettera e) c.p.p., derivante dal fatto che la sentenza impugnata
contiene apprezzamenti che presuppongono una percezione sensoriale
diretta, laddove tale percezione non vi è stata, trattandosi di un giudizio di
appello; la sentenza impugnata appare, pertanto, frutto di mere
impressioni, non argomenta congruamente le risultanze probatorie ed è
manifestamente illogica ed irragionevole;
-con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione di cui
all’art. 606, comma primo, lettere b) ed e) c.p.p., in relazione all’eccezione
di inammissibilità dell’appello della parte civile, sollevata all’udienza del 25
marzo 2013, stante la mancata indicazione dei capi della sentenza
impugnati ed essendo, comunque, l’appello generico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.

1

assolveva Pelaia Francesco Bruno dal reato di ingiuria in danno di Frusteri

Ed invero, in forza dell’art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale
davanti al giudice di pace, la parte civile è legittimata a proporre appello
avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace ai soli
effetti civili (arg. ex Sez. V, n. 35882 del 17/07/2009). L’art. 576 c.p.p.
conferisce, invero, al giudice penale dell’impugnazione il potere di decidere
sulla domanda di risarcimento, pur in mancanza di una precedente
statuizione sul punto (v. in tal senso S.U. n. 25083 dell’11.7.06, in Cass.
pen. 2006, 3519 e 2008,214), introducendo una deroga alla previsione

impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, ma anche a chiedere
al giudice dell’impugnazione, ai fini dell’accoglimento della propria
domanda di risarcimento, di affermare incidentalmente, la responsabilità
penale dell’imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme rispetto
al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell’imputazione e sulla
sua attribuzione al soggetto prosciolto (Sez. V, n. 3670 del 27/10/2010).
Ciò posto, avendo la parte civile , Frusteri Angela Teresa i proposto appello
ai soli effetti civili – in virtù del chiaro disposto dell’art. 576 c.p.p. -avverso
la sentenza del Giudice di Pace di assoluzione del Pelaia, il giudice
d’appello non poteva pronunciarsi sull’imputazione, dichiarando il reato
estinto per prescrizione, ma doveva limitarsi a valutare incidentalmente la
fondatezza degli addebiti mossi all’imputato e, quindi, pronunciarsi sugli
effetti civili. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio
in punto di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, il
giudice d’appello, senza incorrere nei vizi motivazionali denunciati, ha
compiutamente indicato gli elementi dai quali emerge la responsabilità
dell’imputato, legittimanti altresì il risarcimento del danno in favore della
parte civile, e segnatamente le dichiarazioni della medesima Frusteri
Angela Teresa, ma soprattutto del carabiniere Parrino Nicolino, al
momento dei fatti in servizio presso la Stazione di San Fratello, terzo
estraneo alla contesa familiare. In particolare, quest’ultimo recatosi sui
luoghi insieme alla persona offesa, ha assistito al diverbio insorto tra il
Pelaia e la Frusteri ed ha udito le parole offensive “lorda”, “fitusa”
profferite dall’imputato all’indirizzo della p.o..
Risulta evidente, dunque, che il giudice d’appello ha individuato gli
elementi di responsabilità a carico del ricorrente, tenendo conto della
deposizione raccolta nel primo grado di giudizio e, sulla base del tenore
delle dichiarazioni del teste, come trascritte a verbale, ha fondato il
proprio convincimento. Alcuna illogicità, o comunque difetto motivazionale,
2

dell’art. 538 c.p.p., che legittima la parte civile, non soltanto a proporre

si rileva in tale percorso argomentativo, essendo stata ricavata dalla
coerenza e precisione delle verbalizzate dichiarazioni l’attendibilità del
teste, come normalmente avviene nel giudizio di appello.
3. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso. Ed invero, il giudice
d’appello ha di fatto disatteso l’eccezione di inammissibilità di tale appello
proposto dalla parte civile, avendo analizzato compiutamente
l’impugnazione, concludendo per la fondatezza delle doglianze della
Frusteri e per il risarcimento del danno in favore della stessa. Va, in

c.p.p., non presenta gli asseriti profili di genericità, avendo la parte civile
compiutamente enunciato gli elementi comprovanti la responsabilità
dell’imputato, anche per gli effetti civili , censurando esattamente le parti
della sentenza del Giudice di Pace nelle quali erano state, invece,
evidenziate varie incongruenze nelle dichiarazioni dei testi escussi.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente
alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, laddove il ricorso
va rigettato agli effetti civili.
Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado
dalla parte civile, che si ritiene congruo liquidare in C 1500,00, più
accessori, come per legge.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Rigetta il ricorso agli
effetti civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel
grado dalla parte civile che liquida in C 1500,00, più accessori, come per
legge.
Così deciso il 28.3.2014

particolare, evidenziato che l’impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 576

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA