Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31801 del 28/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31801 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO PAOLO N. IL 30/10/1957
avverso la sentenza n. 9155/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

civi e,
Udit i difensor Ay_v_______

Data Udienza: 28/03/2014

à

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4.4.2011 la Corte d’Appello di Napoli confermava la
sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 30.10.2007 con la quale
Bianco Paolo, nella qualità di socio illimitatamente responsabile della
società GUI.RO.PA s.n.c., era stato condannato alla pena di anni due di

oltre alle pene accessorie, per bancarotta fraudolenta documentale e
patrimoniale di cui agli artt. 216 n. 1 e 2 e 223 R.D. 267/42.
2. Avverso tale sentenza il Bianco, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale
lamenta la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. c)
c.p.p., in relazione agli artt. 177, 178, 179 c.p.p. per inosservanza delle
norme processuali stabilite a pena dì nullità, non essendo stato notificato
al difensore di fiducia, avv. Carmine D’Aniello, l’avviso inerente la
celebrazione del procedimento in appello. Ed invero, la nomina di tale
difensore era avvenuta da parte dell’imputato al fine di impugnare la
sentenza di primo grado, in aggiunta a quella dell’avv.to Rosa Cantone,
già nominata e non revocata; tale ultimo difensore decedeva nelle more
della fissazione del processo di appello e veniva sostituita da un difensore
di ufficio, laddove occorreva dare avviso, invece, della fissazione
dell’udienza di appello al difensore di fiducia, regolarmente nominato ed
unico firmatario dei motivi di impugnazione; l’omessa notifica al difensore
ha determinato, pertanto, la nullità assoluta del giudizio di secondo sir.,Tic,
e della sentenza che lo ha definito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è inammissibile ai sensi dell’art. 606/3 c.p.p., per cui
non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Sez.Un., n.23428 del
22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell’ 11/06/2013).
2. Per gli addebiti oggetto di contestazione è maturata la prescrizione
successivamente alla sentenza impugnata.
Alla fattispecie in esame, invero, essendo intervenuta la sentenza di
primo grado in data 30.10.2007, dopo l’entrata in vigore della L. 251 del
2005, si applica il termine più favorevole di prescrizione introdotto da tale
legge e, quindi, il termine massimo di anni 12 e mesi 6 che risulta

reclusione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante,

maturato in data 17.6.2012, al quale va aggiunto quello di giorni 124 di
sospensione del primo grado di giudizio e, quindi, in definitiva in data
19.10.2012.
estinzione,

L’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di
sancito dal primo comma dell’art. 129 c.p.p., implica,

tuttavia, nel contempo, la valutazione della sussistenza in modo
evidente di una ragione di proscioglimento dell’imputato – alla luce della
regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p.,
rilevabile soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere

e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al
riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di
percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia, quindi,
incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. III, n.10221 del 24/01/2013)- ragione di
proscioglimento questa, che non si ravvisa nel caso in esame, tenuto
conto degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata.
3. Il motivo di ricorso, pur essendo fondato, non impedisce, tuttavia, la
rilevazione dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Premesso, invero, che : l’imputato, in data 28 marzo 2008, nominava
l’avv. Carmine D’Aniello, quale difensore di fiducia per la proposizione
dell’appello, avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale
di S.Maria C.V. in data 30.10.2007, senza revocare la nomina dell’
avvocato Rosa Cantone, nel frattempo deceduta; all’avvocato D’Aniello,
tuttavia, non veniva notificato il decreto di citazione per il giudizio di
appello; l’imputato in tale giudizio veniva assistito dal difensore di ufficiostante il decesso dell’avv. Cantone- e non da quello di fiducia,
regolarmente nominato e che l’omessa notifica del decreto di citazione
per il giudizio di appello al difensore di fiducia, nominato a tale gronn
dall’imputato, deve ritenersi causa di nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c)
e 179 c.p.p., riflettendosi tale nullità sulla sentenza resa nel giudizio
medesimo, — deve, tuttavia, evidenziarsi come non possa procedersi per
tale ragione all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
giudice di merito, risultando tale rinvio incompatibile con l’obbligo della
immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del
reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1.
4.La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, perché il
reato è estinto per prescrizione.

2

l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato

• ‘L •

p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto
per prescrizione.

Così deciso il 28.3.2014

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