Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31801 del 10/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31801 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMMAROTA CARMELA N. IL 27/11/1938
avverso la sentenza n. 433/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 10/05/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Salerno ha
confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Salerno il 27/4/2011, con
cui Carmela Cammarota era stata dichiarata colpevole del reato di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate
ritenuta di giustizia;
-che la difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la mancanza di prova in ordine alla concretizzazione dei reato,
in quanto non risulta dimostrato che la Cammarota abbia corrisposto ai
dipendenti le retribuzioni; violazione del diritto di difesa, avendo il
decidente denegato l’assunzione di un teste a discarico, la cui deposizione
sarebbe stata decisiva ai fini del decidere; omessa pronuncia sulla
eccepita insussistenza dell’elemento soggettivo;
-che le censure si palesano del tutto destituite di fondamento;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la gravata sentenza,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, sviluppata dal decidente in ordine alla concretizzazione del
reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta,
con effettuazione di puntuali richiami alle emergenze istruttorie
(deposizione Alfonso Sessa, funzionario INPS di Salerno; modelli DM10
acquisiti in atti ), dalle quali il giudice di merito ha desunto, oltre ogni
ragionevole dubbio, la responsabilità dell’imputata, che, peraltro non ha
provveduto al versamento del dovuto nel termine di mesi 3 dalla notifica
dell’avvenuto accertamento;
-che il reato in contestazione non richiede il dolo specifico, ma,
esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o tardività del
versamento delle ritenute, il dolo generico ( Cass. 5/2/2003, n. 5416 ),
ravvisabile nella specie;
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, e condannata alla pena
-che la inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi, non consentendo la costituzione di un valido rapporto di
impugnazione, preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di
non punibilità ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/5/2013.
P. Q. M.