Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3180 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3180 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAIA ANTONINO N. IL 12/05/1967
INTERNICOLA GIUSEPPE N. IL 17/12/1972
avverso la sentenza n. 2996/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICAUDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensoi- Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Diego Tranchida che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorrono
per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo
in data 10.01.2013 con la quale, previa la parziale modifica della decisione del GUP
presso il Tribunale di Ma ala del 19.01.2012, li aveva condannati per i reati di cui
agli artt. : A)-99,110, 628 co.1 n.3 CP ; B)-61 n.2, 110-582-585 CP ; C) 110-5661,n.2- 99 -628,co.1 e 3 CP; D)-11-56-582-585 CP ; E)- art.61 n.2, 99, 110 CP;
artt. 2 ,4, 7 Legge 895\67; nonché il solo Raia Antonino anche per il reato ex art. ex art
9 Legge n.1423 del 1956;
-perché ritenuti responsabili dei delitti: -di rapina ai danni del Supermercato ARD di
Marsala; -di lesioni personali ai danni di Martinas Sorin; -di tentata rapina
dell’autovettura Fiat Punto di Arini Giacomo; -di tentate lesioni personali ai danni
dell’Arini; -di furto di un ciclomotore tipo Scarabeo ; -di detenzione illegale e porto
abusivo di una pistola cal. 7,65; il Raia : -di violazione della misura di prevenzione.

2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
Raia Antonino :
2.1)-Nullità della sentenza per violazione di legge relativamente alla conferma della
sentenza di primo grado nonostante che il Gup avesse illegittimamente rigettato la
richiesta di giudizio abbreviato condizionato avanzata dal Raia ;
-il ricorrente aveva condizionato la richiesta relativamente:
à)-all’esperimento della ricogniziòne formale a carico dell’imputato , néeéiSaria perché
uno dei rapinatori, durante la fuga, si era sfilato il casco da motociclista così da venire
colpito al volto da un passante ; in tal modo risultava possibile e necessaria la sua
identificazione mediante la richiesta ricognizione di persona; sul punto i giudici del
merito erano incorsi in un travisamento del fatto avendo affermato erroneamente
che entrambi i rapinatori avevano avuto sempre il viso coperto dal casco ;
b)-all’esperimento della trascrizione integrale delle conversazioni intercettate ; sul
punto era erronea la motivazione della Corte di appello che aveva ritenuto non
necessaria tale attività istruttoria, in contrasto con quanto ritenuto dal Gup che aveva
fatto riferimento al principio dell’economia processuale ed in violazione del principio
della devoluzione dell’impugnazione ;
Intemicola Giuseppe :
2.2)-Violazione di legge, relativamente al capo B) per avere ritenuto l’aggravante
dell’uso dell’arma in relazione all’art. 585 CP , trascurando la circostanza che le
lesioni erano state inferte utilizzando la pistola non nella sua propria funzione bensì
come oggetto contundente , colpendo la vittima con il calcio ; all’uopo si richiama
Giurisprudenza di questa Corte, (Cass pen. sez. 1- 04.06.1991 ) ;

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RAIA ANTONINO
LNTERNICOLA GIUSEPPE

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati .
Raia :
3.1)-Quanto al motivo relativo al diniego del giudizio abbreviato condizionatO, va
osservato,
a)-per un verso, che in tema di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione
probatoria, la valutazione in ordine alla compatibilità dell’integrazione richiesta con il
rito abbreviato, qualora sia logicamente e congruamente motivata, non è censurabile in
sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento di merito.
Cassazione penale, sez. I, 07/07/2010, n. 33502
b)-per altro verso, che, in ogni caso, l’avvenuta opzione, all’esito della pronuncia di
rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, per il rito abbreviato “secco”
preclude all’imputato ogni successiva possibilità di contestare la legittimità del
provvedimento reiettivo. Cassazione penale, sez. III, 05/06/2009, n. 27183
3.2)-Quanto al merito, la decisione impugnata risulta corretta perchè motivata sulla
scorta della completezza del quadro probatorio “del tutto univoco e chiaro quanto alla
responsabilità dell’imputato (Raia Antonino) per tutti i fatti ascrittigli” ( sent. appello
pag.5) ;
-la Corte di appello sottolinea incisivamente che era del tutto superflua la richiesta di
ulteriori indagini :
a)-sia per quanto riguardava la ricognizione di persona, atteso che il Raia era stato
individuato con certezza sulla scorta delle tracce ematiche lasciate dai rapinatori
all’interno della vettura su cui erano fuggiti e, sia per le ammissioni di responsabilità in
ordine alla rapina emergenti dalle conversazioni captate (pag.6)
b)-sia per quanto riguardava la trascrizione delle conversazioni la cui necessità era
esclusa dalla chiarezza e dalla comprensibilità delle varie conversazioni; (pag.5)
-Si tratta di una motivazione corretta perché esclude l’incompletezza dell’informazione
probatoria in atti, e formula la mancanza di possibilità di positivo completamento del
materiale a disposizione per il tramite dell’attività integrativa richiesta, ( Sez. VI, 23
gennaio 2009, n. 11558, ) sicché risultano del tutto irrilevanti i richiami alla
motivazione del Gup in sede di rigetto della richiesta di abbreviato -condizionato,
stante l’autonomia dei due giudizi.
-Per altro, il ricorrente, pur potendo avere accesso agli atti e al supporto magnetico
delle registrazioni, non indica elepeii sufficienti a sovvertire il giudizio prognostico
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2

2.3)-Nullità della sentenza , relativamente al capo D)- per illogicità della motivazione
nella parte in cui aveva ritenuto la penale responsabilità per il delitto di tentate lesioni
in danno di Arini Gacomo, trascurando di considerare che l’imputato aveva esploso
dei colpi di arma da fuco non per ledere bensì per intimorire la persona offesa e darsi
alla fuga; -al riguardo era erroneó il richiamo contenuto nella sentenza della Corte di
appello al dolo eventuale posto che si verteva in tema di tentativo;
2.4)-Nullità della sentenza riguardo al trattamento sanzionatorio, ed in particolare,
riguardo all’aumento ex art. 63/c.4 CP e al diniego delle attenuanti generiche, in
ordine alle quali si era proceduto senza la necessaria motivazione;
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

Internicola:
3.3)-11 motivo sull’aggravante dell’uso dell’arma è infondato posto che la Corte di
appello ha ritenuto sussistere l’aggravante contestata dell’uso dell’arma osservando
che, nonostante che la pistola sia stata usata come corpo contundente per colpire la
vittima con il calcio dell’arma, ricorreva ugualmente l’aggravante, posto che la pistola
era stata usata come arma impropria ai sensi dell’art. 4 comma 2 1. n. 110 del 1975;
al riguardo la Corte di appello ha ricordato correttamente che rientrano in questa
categoria, oltre gli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati,
anche gli altri strumenti che, nelle circostanze spazio-temporali dell’azione, siano
potenzialmente utilizz2bile per l’offesa della persona. Cassazione penale, sez. VI,
19/07/2011, n. 42428
Tale motivazione è corretta perché rientrano nella categoria delle armi improprie, ai
sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, rilevanti ai fini della sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 585 c.p., tutti gli strumenti che, nelle circostanze di tempo
e di luogo in cui sono portati siano potenzialmente utilizzabili per l’offesa alla
persona: un manico di scopa e un ombrello (Sez. V, 15 aprile 2010, n. 27768, in questa
rivista, 2011, p. 2248); un randello di legno (Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 4405, in
C.E.D. Cass., n. 242617); una spranga di ferro (Sez. V, 6 novembre 2008, n. 43753, in
questa rivista, 2010, p. 632); un pezzo di legno (Sez. V, 28 maggio 2008, n. 28622, in
C.E.D. Cass., n. 240431); un bicchiere di vetro (Sez. V, 21 maggio 2008, n. 28207, ivi,
n. 240448); un bastone (Sez. V, 5 ottobre 2000, n. 11872, ivi, n. 218572).
Più di recente, la suprema Corte ha affermato che anche il casco da motociclista, per le
sue caratteristiche di massa e durezza, può diventare un’arma impropria se utilizzato per
offendere, così come il porto di ogni altro oggetto non destinato per sua natura ad
offendere, cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento
immediato con la sua funzione e viene utilizzato in guisa di arma impropria (Sez. V, 18
luglio 2011, n. 30572, in in C.E.D. Cass., n. 250590.)
3.4)-Per quanto riguarda le lesioni tentate, è vero che il dolo eventuale non è
compatibile con il delitto tentato, (Cassazione penale, sez. VI, 20/03/2012, n. 14342)
tanto che in un caso analogo questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva
configurato un tentativo di lesioni, pur ravvisando l’elemento psicologico nella sola
finalità dell’imputato di intimidire la parte offesa, con accettazione del rischio di ferirla;
-tuttavia, nella specie, il motivo non coglie nel segno posto che la Corte di appello
menziona (sia pure erroneamente) il dolo eventuale solo come argomento dialettico,
osservando che, in sostanza , per le modalità della condotta (esplosione di più colpi di
arma da fuoco nell’ambito di una colluttazione conseguente alla reazione violenta
della vittima) era evidente che l’imputato aveva agito con dolo diretto, escludendo in
definitiva l’ipotesi del dolo eventuale.

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negativo formulato nella sentenza impugnata in ordine alla necessità di procedere alle
integrazioni probatorie sopra indicate, sicchè anche sotto tale aspetto, il ricorso risulta
infondato per genericità; invero ai sensi del combinato disposto degli art. 581 e 591,
comma 1, lett. c), c.p.p., è inammissibile il motivo di ricorso rispetto al quale la parte
non abbia assolto l’onere non solo di dedurre le censure èhe intenda muovere su uno o
più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo
chiaro e preciso, gli elementi che sono a base delle censure medesime, in modo da
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare il
proprio sindacato. Cassazione penale, sez. VI, 28/10/2010, n. 41365

3.6)-Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente
inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 28 novembre 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. DQmenico I entile

Il Presidente
DotL Ciro Petti

3.5)-Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata non è priva
di motivazione – sia pure indiretta – sia sull’aumento di pena ex art. 63 n.4 CP e sia sul
diniego delle attenuanti generiche, posto che si dilunga (pag. 5)
-sulla gravità del fatto e della condotta , caratterizzata dal ripetuto uso dell’arma da
fuoco ai fini del compimento della rapina ;
-sui precedenti riportati dall’imputato ;
-sulla pericolosità del medesimo per come emergente dalla sottoposizione alla misura
della sorveglianza speciale ;
-circostanze tutte che , nel loro insieme, sono state ritenute dalla Corte di appello:
-per un verso, preclusive della possibilità di riconoscere ogni circostanza (e quindi
anche le circostanze generiche) che potesse comportare una riduzione di pena ; e:
-per altro verso sufficienti per giustificare l’aumento di pena, con evidente riferimento
all’aumento ex art. 63 n.4 CP.

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