Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3180 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3180 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUJAMAAOUI ELMAATI N. IL 08/11/1984
avverso l’ordinanza n. 203/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 10/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 10 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Venezia disponeva la revoca con effetto “ex tunc” della misura dell’affidamento in
prova ai servizi sociali, concessa al condannato Elmaati Boujamaaoui e ciò in
ragione delle plurime violazioni delle prescrizioni impostegli e della perdurante
assunzione di sostanze stupefacenti, nonostante la sottoposizione al programma dì

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità per
essergli stata revocata la misura alternativa sin dall’inizio della sua esecuzione,
quindi dal 18/9/2014, cosa non prevista dall’ordinamento penitenziario.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di dover revocare con efficacia retroattiva
la misura alternativa concessa al ricorrente in ragione delle plurime violazioni alle
relative prescrizioni, di cui egli si era reso responsabile; a tal fine ha indicato che,
nonostante le plurime diffide rivoltegli dal magistrato di sorveglianza al rispetto
delle prescrizioni, egli non è stato rinvenuto presso l’abitazione in orario notturno, è
risultato assuntore di stupefacenti e ha tenuto condotta scorretta anche in
occasione dell’arresto, allorchè ha tentato la fuga, gettandosi dall’appartamento e
risultando in possesso di 34 grammi di hashish.
1.1 Da tali presupposti fattuali di sicura acquisizione, perchè attestati dalle
relazioni agli atti, il Tribunale ha dedotto che egli ha fallito l’esperimento, avendo
posto in essere condotte devianti e nocive in violazione delle prescrizioni impostegli
ed avendo dimostrato l’assenza di una seria volontà o comunque l’incapacità di
rispettare le limitazioni inerenti la misura e di seguire un serio percorso di recupero.
E poiché le trasgressioni, plurime e gravi, si sono verificate per tutto il corso della
prova e a pochi mesi dal suo inizio ed il condannato è rimasto insensibile anche ai
richiami delle autorità preposte alla vigilanza sull’esecuzione della misura con un
atteggiamento dimostrativo di mancanza di consapevolezza dei doveri connessi e di
senso di responsabilità, ha ritenuto che la protrazione dell’esperimento fosse privo
di utilità, dal momento che l’opportunità riabilitativa offerta al ricorrente si era
rilevata inutile.
1.2 A fronte di un chiaro e documentato percorso argomentativo il ricorrente
oppone circostanze prive di qualsiasi fondamento giuridico.
E’ noto che con la pronuncia nr. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel

disintossicazione.

dichiarare l’illegittimità costituzionale del decimo comma dell’art. 47 della legge 26
luglio 1975, n. 354 nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di
ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la
prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il
Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa,
deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla
scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata

corso dell’esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della
misura, ha rilevato l’incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi: quella
maggioritaria che, assegnando all’affidamento in prova una funzione
essenzialmente rieducativa, ritiene che la revoca per il fallimento dell’esperimento
abbia effetto retroattivo e determini il ripristino dell’originario rapporto punitivo,
non tiene conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura,
limitative della libertà personali e quindi necessariamente oggetto di valutazione in
sede di revoca per stabilire quanto debba ancora essere espiato, per cui il non
tenerne conto si porrebbe in contrasto col disposto dell’art. 13 Cost.; quella
minoritaria, basata sulla equiparazione dell’affidamento all’espiazione della pena, di
cui costituirebbe una modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato vada
in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua introdurrebbe ingiustificate
parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato le leggi
o le regole imposte sin dall’inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivo
dell’esperimento e finirebbe per eliminare la natura sanzionatoria e la funzione
preventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della
condotta dell’affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura. La
Consulta ha quindi omesso di prendere posizione in favore di una, piuttosto che
dell’altra delle opinioni, ma ha posto l’accento sulla variabilità delle situazioni
individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la
misura, per cui, nell’assenza di una definizione normativa di “comportamento
incompatibile con la prosecuzione della prova”, secondo la dizione letterale dell’art.
47 ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato
apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all’incisività delle
regole imposte ed infrante. La consapevolezza dell’esistenza di una “zona grigia”,
ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall’inizio della sottoposizione alla
misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di
espiazione, cui soltanto all’ultimo segua una violazione, comportante la revoca,
nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha
giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza
2

delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l’intero

il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da
scontare in ragione “sia del periodo di prova trascorso dal condannato
nell’osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della
gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca”
(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987).
A questi principi si è attenuto il Tribunale, sicchè il ricorso va dichiarato
inammissibile; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese

di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione

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