Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31799 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31799 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAVINO MICHELE N. IL 09/02/1950
avverso l’ordinanza n. 4/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 06/07/2015

..

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RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata ordinanza la Corte d’appello di Napoli giudicava inammissibile
la dichiarazione di ricusazione proposta da MICHELE SAVINO contro il giudice del
Tribunale di Ariano Irpino, dott.ssa Gelsomina Palmieri, in relazione a diversi
procedimenti penali nei quali il ricusante riveste la qualità di persona offesa dal

– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Michele
Savino, con atto redatto e sottoscritto personalmente, richiamando la correttezza
dell’istanza di ricusazione presentata ed evidenziando che proprio come persona
offesa egli era abilitato a proporre dichiarazione di ricusazione, perchè parte in
causa;
– che con memoria del 10 giugno 2015 il ricorrente contesta il provvedimento di
assegnazione alla Settima sezione, richiamando le argomentazioni del ricorso
principale e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza della Corte d’appello;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché proposto da soggetto non
legittimato;
– che infatti per pacifica giurisprudenza di questa Corte il ricorso nell’interesse della
persona offesa dal reato deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da
difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (per
tutte: SU sentenze 24/1998 e 47473/2007, Sez. 6 sentenze 22025/2012 e
2330/2014), anche quando possegga la qualità personale di avvocato iscritto
all’albo dei cassazionisti (Sez. 6, n. 8995 del 04/02/2015, Marinone, Rv. 262457);
– che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Sez. U, n. 47473 del
27/09/2007, Lo Mauro, in motivazione) che “l’inesistenza di un diritto della persona
offesa a sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione si fonda non tanto sul
fatto che essa non ha la qualità di parte processuale in senso tecnico, e quindi non
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 613, comma 1, quanto piuttosto sul
motivo che questa disposizione non è attributiva alle altre parti processuali del
potere di ricorrere personalmente per cassazione, ma è invece meramente
ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma

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reato;

dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale
della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19,
Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613;
Sez. V, 26 maggio 2004 n. 37418, p.c. Penna in proc. Ma fai e altro). La persona
offesa dal reato non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso non perché
non sia parte processuale, nemmeno nel limitato ambito del procedimento di

processuali, essendo attribuito dall’art. 571 (e non dall’art. 613) esclusivamente
all’imputato”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2015
Il consigljer ste sor

Il presidente

archiviazione, bensì perché tale diritto non spetta nemmeno alle altre parti

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