Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31797 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31797 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data Udienza: 28/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPADARO LUCIA N. IL 07/01/1980
avverso la sentenza n. 1583/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

q-(

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Mario Fraticelli, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Spadàro Lucia propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa
dalla Corte d’Appello di Catania il 3 aprile 2013, che ha confermato la decisione del
Tribunale di Siracusa del 15 dicembre 2010 che ha condannato l’imputata, per il reato
di cui all’articolo 483 del codice penale, alla pena di mesi uno di reclusione, oltre al

2. Spadàro Lucia era imputata del reato di falso ideologico in atto pubblico perché, nel
presentare domanda d’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale
amministrativo tecnico e ausiliario per l’anno scolastico 2004-2005, autocertificava di
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge; in particolare di avere prestato
servizio in qualità di assistente tecnico per almeno 24 mesi, computando nelle ore
lavorative quelle in cui la stessa era in astensione obbligatoria.
3. La Corte d’Appello ha rilevato che, sulla scorta dell’autocertificazione con cui dichiarava
di avere prestato attività lavorativa in qualità di assistente tecnico per una serie di
segmenti temporali, nel periodo dall’anno 2001 all’anno 2005, avendo compiuto il
servizio minimo di 24 mesi, all’imputata veniva conferita la nomina a tempo
determinato nel profilo professionale di assistente tecnico. Tale dichiarazione, però,
risultava falsa nella parte in cui l’imputata aveva computato l’intero periodo di
astensione obbligatoria, anche con riferimento al segmento successivo alla durata del
servizio, limitata ai giorni dal 27 settembre 2004 al 6 ottobre 2004. Conseguentemente
ha ritenuto infondati i motivi di appello, confermando la decisione emessa dal Tribunale
di Siracusa.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di Spadàro Lucia
lamentando:

inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dovendosi ritenere non
contraria a quest’ultima l’autocertificazione che attesti un periodo di svolgimento del

pagamento delle spese processuali e pena sospesa.

servizio presso l’istituto scolastico in cui venga imputato anche il tempo in cui la
dichiarante sia stata in aspettativa obbligatoria dal lavoro. In particolare, l’articolo 6
della legge n. 1204 del 1971 disponendo che i periodi di astensione obbligatoria dal
lavoro per maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio “a tutti gli
effetti”, consentiva di imputare l’intero periodo di astensione obbligatoria, come periodo
di servizio;

mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa
valutazione dell’errore su norma extrapenale ai sensi dell’articolo 47, terzo comma, del
codice penale, essendo evidente che se vi è stata falsità essa è ascrivibile a
un’incompleta o errata interpretazione di norme extrapenali e, in particolare, del
disposto dell’articolo 6 della citata legge n. 1204 del 1971.
4 4″

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che il termine prescrizionale del reato contestato alla
ricorrente è maturato alla data del 9 novembre 2013, ovvero successivamente alla
pronuncia della sentenza di secondo grado. Orbene i motivi d’impugnazione, per quel
che si dirà, non sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si

2. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2,
perché, tenuto conto di quanto emerge a carico della Spadàro dalla motivazione delle
due sentenze, non risulta evidente l’estraneità della ricorrente ai fatti contestati.
Cosicché è necessario prendere atto dell’intervenuta causa estintiva e annullare senza
rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione
3. Non è contestato dalla ricorrente ed è ribadito dalla Corte territoriale, il principio
secondo cui il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro deve essere considerato
come periodo di servizio ai fini dell’autocertificazione. La ricorrente, però, omette di
prendere in esame il ragionamento espresso dalla Corte, ribadendo la questione di
principio sopra evidenziata, senza tenere conto che il falso riguarda altro aspetto. In
particolare, risulta pacificamente che nell’anno 2004-2005 Spadàro Lucia era stata
assunta limitatamente ai giorni dal 27 settembre 2004 al 6 ottobre 2004. Di fatto, però,
non aveva prestato attività lavorativa per l’intero periodo, poiché risultava in astensione
obbligatoria per maternità già dal 22 settembre 2004, sino al 21 dicembre 2004. La
Spataro avrebbe dovuto computare nell’autocertificazione, come correttamente
evidenziato dalla Corte d’Appello, il solo periodo di astensione corrispondente a quello di
assunzione, e cioè dal 27 settembre al 6 ottobre 2004, mentre nell’autocertificazione è
riferita all’intero periodo di astensione, comprensivo anche di quello successivo,
dichiarando di avere prestato attività lavorativa sino al 21 febbraio 2005. Pertanto è
evidente che Spadàro Lucia ha affermato circostanze non rispondenti al vero. Le
censure, come anticipato, non appaiono manifestamente infondate riguardando
l’elemento soggettivo dell’individuazione del periodo da computare ai fini della
dichiarazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 28/02/2014
Il Consigliere estensore

President

deve tenere conto anche in sede di legittimità.

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