Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31794 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31794 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SADOVEC FLORIN N. IL 16/04/1981
avverso la sentenza n. 6226/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge erale in 4 , rsonael ott.
che ha concluso per

pr

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

zoku,(7-A0

Data Udienza: 26/02/2014

Con sentenza in data 27.2.13 la Corte di Appello di Torino pronunziava la parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale del luogo,nei confronti di SADOVEC
Florin, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.582-585 co.1 e 2 e 585 co.1 in
rel.all’art.577 CP.,ascrittogli secondo rubrica —
” perché,colpendolo alla mano sinistra con la roncola descritta nel capo che
precede,cagionava a MATEI Razvan Andrei lesioni personali,consistite in ferite
lacero contuse alla mano sinistra,da cui derivava una malattia giudicata guaribile in 4
giorni. Con le aggravanti di avere agito per futili motivi-ossia perché la vittima era
intervenuta in soccorso di Semeraro Luana in occasione della richiesta di
somministrazione gratuita di birre,descritta nei capi che precedono,e con l’uso di
un’arma.
2) del reato di cui all’art.4 1.n.110/75,perché portava fuori della propria abitazione
,senza giustificato motivo,una roncola e tre coltelli ..fatti acc.in Torino,in data
1.9.2012.con recidiva specifica ed infraquinquennalePer tali reati il primo giudice aveva inflitto all’imputato la pena di anni uno di
reclusione,revocando il beneficio della sospensione condizionale concesso con
sentenza del Tribunale di Torino in data 17.9.08(irrevocabile dal 19.10.08)La Corte territoriale ,in parziale accoglimento del gravame, riduceva la pena al
predetto inflitta a mesi nove e giorni dieci di reclusione,confermando nel resto
l’appellata sentenza.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-la nullità per violazione del principio di correlazione ,ai sensi dell’art.522 CPP.
Al riguardo evidenziava che secondo l’imputazione il fatto si era verificato allorché
l’imputato aveva colpito con uso di una roncola la persona offesa-Matei Razvan
Andrei,cagionandogli ferite alla mano sinistra giudicate guaribili in gg.4,con
contestazione dell’aggravante di cui all’art.61 n.1 CP.,nel momento in cui la vittima
era intervenuta in soccorso di Semeraro Luana,in occasione della richiesta di
somministrazione gratuita di birre.
La difesa evidenziava la diversità del fatto ritenuto in sentenza,richiamando le
dichiarazioni della Semeraro,evidenziando che secondo la teste il Matei (p.o.) non era
stato vittima dell’episodio per essere intervenuto in suo soccorso.
La tesi difensiva veniva reiterata con richiamo alle dichiarazioni della persona
offesa,ritenendo difformi sia le modalità dell’azione che l’indicazione del luogo in
cui si era consumato il reato(avendo il Matei dichiarato che egli si trovava nel bar La
Rocco,dove si era recato insieme al Sadovec,affermando che costui aveva iniziato a
dare scandalo,onde il proprietario gli aveva chiesto di mandarlo fuori dal locale;cosa
che egli aveva fatto,e-successivamente il Sadovec lo aveva minacciato e lo aveva

RITENUTO IN FATTO

2-con ulteriore motivo censurava la motivazione come contraddittoria ed
illogica,rilevando che la decisione si fondava sulla deposizione della persona offesa
che si riteneva essere avvalorata da quella resa dalla teste Semeraro.
Contrariamente a tale interpretazione la difesa rilevava le discrasie tra le due versioni
dell’episodio,avendo la Semeraro collocato il fatto come avvenuto davanti al proprio
esercizio commerciale ,in Via Spalato.(la difesa citava sul punto verbale di udienza
del 18.10.12 a fl.5 della trascrizione)Evidenziava peraltro che,seguendo la descrizione resa dalla Semeraro,si sarebbe
potuto ritenere che il ferimento del Matei fosse avvenuto in maniera accidentale,a1
momento in cui l’imputato tentava di disarmarlo.
Pertanto la difesa riteneva che le due versioni fossero caratterizzate da
contraddittorietà.
3-censurava infine la determinazione della pena,in limite eccessivo ,e la violazione
degli artt.132-133 CP.,essendo la pena superiore ai minimi edittali.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero,in riferimento al primo motivo di gravame si osserva che il giudice di appello
ha reso specifica motivazione,disattendendo le censure formulate dalla difesa che
sosteneva la diversità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in
sentenza,rendendo conto della assenza di elementi rilevanti ai fini dell’applicazione
degli artt.521 -522CPP.Tale interpretazione si rivela conforme al dettato
giurisprudenziale,atteso che,secondo quanto stabilito da questa Corte,con sentenza
delle Sezioni Unite,in data 13.10.2010,n.36551-RV248051-in tema di correlazione tra
imputazione contestata e sentenza ,per aversi mutamento del fatto occorre una
trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali,della fattispecie concreta nella
quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge,in modo che si configuri

colpito con un coltello( menzionando sul punto le risultanze dibattimentali di cui al
verbale di udienza del 18.10.2012).
Pertanto la difesa sottolineava che,secondo la versione dei fatti illustrata dalla parte
lesa,l’episodio si era verificato non presso il locale della Semeraro,bensì presso il bar
La Rocco.
Tanto premesso,la difesa censurava quanto evidenziato dal giudice di primo grado,e
rilevato in senso conforme dalla Corte territoriale,(a f1.4 della sentenza), ove i predetti
giudici avevano ritenuto che le discrasie tra la versione resa all’atto della denuncia e
quelle rese in dibattimento dal Matei,fossero dovute alla circostanza che la persona
offesa nella fase iniziale, era stata sentita senza l’ausilio di un interpreteDiversamente il ricorrente sosteneva che l’imputato non si era potuto difendere
dall’accusa mossa dal Matei,in relazione alla quale non aveva potuto depositare lista
testi,o addurre elementi di prova a propria discolpa.
Pertanto chiedeva l’annullamento della sentenza per vizio di correlazione.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 26 febbraio 2014.

un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei
diritti della difesa;Orbene,nel caso di cui si tratta ,i1 giudice di appello ha posto in luce l’irrilevanza
delle pretese incertezze e discrasie rappresentate dall’appellante,evidenziando come
non vi fossero elementi atti a configurare una sostanziale difformità della condotta
oggetto di giudizio,della quale emergono elementi di prova desunti da dichiarazioni
della persona offesa,e di una teste,menzionata anche dalla difesaNé si ravvisano i presupposti per ritenere violato il diritto di difesa dell’imputato
atteso che non emergono alla stregua dei rilievi difensivi,che in questa sede si
rivelano ripetitivi di quelli formulati in appello,i presupposti per ritenere la
imputazione sostanziale della condotta delittuosa,avente ad oggetto le lesioni in
danno del Matei,delle quali esistono riscontri testimoniali,sui quali la difesa ha potuto
esercitare il suo mandato, come dimostrano le domande rivolte dal difensore alla teste
Semeraro-( a sua volta vittima di condotte illecite da parte dell’imputato che
sarebbero state valutate in separata sede)In conclusione si osserva che la motivazione della impugnata sentenza rende chiaro
che l’ipotesi accusatoria ha trovato riscontro sia nella deposizione della teste
Semeraro,della cui attendibilità non vi erano elementi per dubitare,che nella
documentazione medica attestante le patite lesioni,mentre lo stesso imputato non
aveva negato il possesso dei coltelli ed il fatto storico del ferimento(v.f1.5 del
provvedimento impugnato)-In conclusione secondo quanto si desume dalla documentazione allegata dalla difesa
e dal testo del provvedimento impugnato,i1 ricorso deve ritenersi privo di fondamento
anche in relazione alle censure inerenti ai vizi della motivazione ed alla mancata
assoluzione dell’imputato,rivelandosi prive di fondamento le deduzioni difensive
circa la assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie dei testi.
-Si rivelano infine inammissibili i rilievi svolti in ordine alla definizione della
pena,ritenuta eccessiva rispetto ai limiti edittali,atteso che dal testo del
provvedimento impugnato emerge la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte
territoriale,dando conto,in parziale accoglimento delle richieste difensive,della
valutazione dei presupposti indicati dall’art.133 CP al fine di adeguare la pena in
concreto alla gravità del fatto(v. Cass.Sez.VI,3-6-1996,n.8156-RV205540-)
nell’esercizio del potere discrezionale.
In conclusione deve pertanto essere pronunziato il rigetto del ricorso a cui consegue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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