Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31792 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31792 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Capocchi Guido, nato a Villa Basilica il
30.7.1961, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di
Firenze il 17.12.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 17.12.2012 la corte di appello di Firenze
confermava la sentenza con cui, in data 12.10.2009, il tribunale di Lucca

Data Udienza: 07/02/2014

aveva condannato Capocchi Guido alla pena ritenuta di giustizia in
relazione al reato continuato di cui agli artt. 81, co. 2, 494, c.p..
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il
Capocchi, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di

corte territoriale dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione,
consumatasi nelle more della fissazione dell’udienza di discussione in
appello, nonostante la difesa dell’imputato avesse sollevato la relativa
questione in sede di formulazione delle conclusioni.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
4. Ed invero, premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione
proposto all’esclusivo fine di dedurre la prescrizione del reato maturata
prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal
giudice d’appello (cfr. Cass., sez. VI, 21/03/2012, n. 11739, rv.
252319), non appare revocabile in dubbio che nel caso in esame il reato
per cui si è proceduto risulta estinto per intervenuta prescrizione.
Fissato in sette anni e sei mesi, tenuto conto degli atti interruttivi, il
termine massimo di prescrizione del reato per cui l’imputato ha riportato
condanna (che rimane identico quale che sia la disciplina della
prescrizione che si ritenga di dovere applicare), va rilevato che, indicata
nel 23.9.2004 la data di commissione del reato ed in assenza di cause di
sospensione, tale termine risulta perento alla data del 23.3.2012.
Di conseguenza va dichiarata l’estinzione del reato per sopravvenuta
prescrizione, con conseguente annullamento dell’impugnata sentenza
senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. a), c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 7.2.2014.

legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la

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