Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31791 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31791 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, avverso la sentenza pronunciata dal
giudice di pace di Taranto 1’1.2.2013 nei confronti di Mantellini
Francesco, nato a Crispiano il 15.2.1952;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 1.2.2013 il giudice di pace di
Taranto pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti di
Mantellini Francesco, in relazione ai reati di cui agli arti. 81, cpv., 594 e

Data Udienza: 04/02/2014

612, c.p., contestati come commessi in danno di Perrini Donato, per
essere i reati estinti per intervenuta remissione di querela.
2. Avverso la sentenza del giudice di pace ha proposto tempestivo
ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, lamentando

contrariamente all’assunto giudice di primo grado, la mancata
comparizione in udienza del querelante, nel procedimento innanzi al
giudice di pace instaurato a seguito di citazione a giudizio disposta dal
pubblico ministero, non integra un’ipotesi di remissione tacita della
querela.
3. Il ricorso del pubblico ministero è fondato e va, pertanto, accolto,
essendo incorso il giudice di pace di Taranto in una evidente erronea
applicazione della legge penale.
Ed invero, come è noto, da tempo la Suprema Corte, nella sua
espressione più autorevole, ha affermato il principio secondo cui nel
procedimento davanti al giudice di pace instaurato, come nel caso in
esame, a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero ex art. 20
d.lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione in udienza del
querelante, pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata
ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela, al di
fuori dell’ipotesi prevista dagli artt. 21, 28 e 30 del menzionato d.igs. n.
274 del 2000, non costituisce fatto incompatibile con la volontà di
persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi
dell’art. 152, comma secondo, c.p., orientamento incontrastato, che, sul
punto, costituisce ormai “diritto vivente” (cfr. Cass., sez. u., 30.10.2008,
n. 46088, p.m. in proc. Viele, rv. 241357; Cass., sez. VI, 25.2.2010, n.
11142, p.g. in proc. Lombardi, rv. 247014; Cass., sez. II, 29.10.2009, n.
44709, p.g. in proc. Santomaggio, rv. 245632).
A tali principi non si è adeguato il giudice di pace di Taranto, che, nel
provvedimento oggetto di ricorso, ha pronunciato sentenza di non
doversi procedere nei confronti dell’imputato, ritenendo intervenuta la
remissione tacita di querela da parte della persona offesa, in base alla

2

violazione di legge in relazione all’art. 152, c.p., in quanto,

circostanza che quest’ultima non era presente nel prosieguo del giudizio
innanzi al giudice di primo grado, pur essendo stata resa edotta dallo
stesso giudice, mediante notifica del verbale della udienza del
21.12.2012, che la sua assenza alle udienze successive sarebbe stata
considerata come tacita remissione di querela, senza considerare che il

autorità giudiziaria al di fuori dell’ipotesi di ricorso immediato al giudice
di pace prevista dagli artt. 21, 28 e 30 del menzionato d.lgs. n. 274 del
2000.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto dal procuratore
generale della Repubblica presso la corte di Appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, va, dunque, accolto, disponendosi l’annullamento
senza rinvio dell’impugnata sentenza e la trasmissione degli atti al
giudice di pace di Taranto per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’impugnata sentenza. Dispone la trasmissione degli
atti al giudice di pace di Taranto.
Così deciso in Roma il .2.2014

giudizio a carico del Mantellini si era incardinato innanzi alla suddetta

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