Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31790 del 10/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31790 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PREVITERA SALVATORE N. IL 28/08/1946
IUSI MASSIMO N. IL 06/01/1954
avverso la sentenza n. 1681/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 10/05/2013

Previtera Salvatore e Iusi Massimo propongono ricorso per cassazione avverso
la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Reggio Calabria, in
riforma parziale di quella del tribunale di Palmi, subordinava la sospensione
condizionale della pena già concessa in primo grado allo Iusi alla demolizione
/
delle opere abusivamente realizzate e rideterminava la pena per entrambi gli
imputati già condannati in primo grado nella rispettiva qualità di proprietario
del suolo e committente delle opere e lo Iusi di direttore dei lavori per i reati
di cui agli articoli 44 lettera b), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 d.p.r. 380/2001 per
avere, in totale difformità dal permesso di costruire, realizzato in un fabbricato
ad uso deposito agricolo piano seminterrato non previsto nel progetto il 12
ottobre 2007.
Deducono in questa sede i ricorrenti:
la violazione dell’articolo 165 del codice penale non avendo considerato la corte
di merito l’incensuratezza dell’imputato Iusi che rendeva facoltativa la
subordinazione della sospensione condizionale della pena all’ordine di
demolizione;
la violazione degli articoli 595 comma 2 e 584 c.p.p. non essendo stato
notificato gli imputati l’appello incidentale proposto dal pubblico ministero
avverso la sentenza di primo grado.
Successivamente Iusi ha fatto pervenire motivi nuovi evidenziando come la
sospensione condizionale della pena non poteva essere subordinata alla
demolizione in quanto ineseguibile da parte sua essendo unicamente direttore
dei lavori e non già proprietario del manufatto abusivo.
Infine Iusi e Previtera hanno fatto pervenire ulteriori motivi aggiunti nei quali
riducevano l’avvenuta prescrizione del reato dopo la sentenza di appello
essendo decorso il termine di cinque anni dall’accertamento dei fatti.
I ricorsi sono inammissibili.
Manifestamente infondata è la doglianza sulla omessa notifica dell’appello
incidentale essendo del tutto consolidato l’orientamento secondo cui l’omessa
notificazione alle parti private dell’atto di impugnazione del pubblico ministero
non ne determina l’inammissibilità, e non causa la nullità degli atti del giudizio
così instaurato, ma impedisce la decorrenza del termine per la proposizione
dell’impugnazione incidentale delle parti private, ove consentita(ex plurimis
Sez. 2, Sentenza n. 16891 del 11/04/2007 Rv. 236657)
Inoltre avuto riguardo ai motivi iniziali il Previtera non ha titolo per lamentarsi
della subordinazione della sospensione condizionale della pena disposta nei
confronti di Iusi.
Le doglianze in quest’ultimo sul punto sono invece manifestamente infondate
avendo correttamente i giudici di appello motivato con riferimento alla gravità
della condotta posta in essere da quest’ultimo, sottolineando che proprio la
qualità di tecnico ne rendeva particolarmente grave la condotta in quanto ben
consapevole dell’antigiuridicità dell’intervento.
Non vi sono ostacoli peraltro alla subordinazione della sospensione della pena
alla demolizione in quanto i giudici di appello hanno ritenuto che i due imputati
hanno concorso della realizzazione dell’illecito e dunque ad entrambi compete
l’onere di rimuovere l’abuso.
L’inammissibilità dei ricorsi non consente di rilevare la prescrizione intervenuta
dopo la sentenza di secondo grado.

In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione
proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione
impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa
alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato
nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può
essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U, Sentenza n.
33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma di euro 1.000 ciascuno.
Così deciso, il giorno 10.5.2013

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