Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3179 del 28/11/2013

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3179 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
T.L.
avverso la sentenza n. 166/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del
13/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. D.G.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

 

Udito, per la part9.4ivi1e, l’Avv
Udit i difensr Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. V. G. che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio riguardo alla pena e rigetto nel resto ;
Udito il Difensore, Avv. M.M. che ha concluso per raccoglimento del
ricorso;
Letti il íriccirki ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in
data 13.01.12.2012 che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di
Potenza del 26.11.2010, nel senso che la Corte di appello aveva revocato la misura di
sicurezza della confisca di un buono dematerializzato di E 40.000 e confermato — nel
merito – la condanna del T.L. in ordine a:
-capo A)-ex artt. 416 /c.1,2,3 CP per avere , in concorso con S.G.,
L.S., G.A. , S.A., ed altri per i quali si procede
separatamente,
partecipato
all’associazione per delinquere
finalizzata alla
consumazione di una serie di reati di furto, ricettazione ed estorsione, con il ruolo per
il T.L. di promotore ; fatti consumati sino alla data della sentenza con condotta
perdurante;
-capo B)-ex artt.110, 61 n.n5, 624-bis e 625 n.5 CP per concorso con S.A.
nel furto di un trattore agricolo ai danni dell’azienda agricola “M.” ; fatti del
29.01.2009;
-capo C)-ex artt. 110, 648 , 61 n. 2 CP , per concorso con S.A. nella
ricettazione dell’automezzo fuoristrada “Jeep Cherokee” provento di furto commesso
in danno di G. M.; fatti del 29.01.009
2.0) MOTIVI ex -art. 606 ,1° co , lett. b) e) e) -e.p.p

2.1)-Nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sulle censure
proposte in appello , non potendosi ritenere sufficiente la motivazione “per relationem”
adottata dalla Corte territoriale che, in sostanza, aveva omesso di analizzare le questioni
sollevate nel gravame, relativamente:
-alla circostanza ché le intercettazioni telefoniche erano state disposte a partire dal
luglio 2009 e comunque a distanza di circa cinque mesi dai fatti reato ascritti ai capi
B) e C);
-alla circostanza che i delitti ai capi B) e C) erano stai commessi con soggetti estranei al
sodalizio criminoso;
-alla circostanza che i sequestri operati ai danni dei coimputati G. e L. non
riguardavano il T.L. ;
-alla circostanza che il T.L. non risultava avere commesso alcun reato-fine in
concorso con soggetti ritenuti correi della consorteria criminosa;
-alla circostanza che le intercettazioni utilizzate dai giudici di merito riguardavano
solo
in maniera generica i furti e le ricettazioni costituenti i reati-fine
dell’associazione criminosa contestata;
-alla circostanza che fatti integrativi dell’associazione per delinquere erano stati
ricavati dalle intercettazioni telefoniche effettuate nel periodo in cui il ricorrente era
stato quasi sempre degente in varie strutture ospedaliere;

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
3.141 ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di
appello, lamentando l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione adottata con la decisiva
argomentazione che la prova del reato associativo a carico dell’imputato rinviene :
1)-dall’accertata partecipazione del T.L. ad alcuni dei reati-fine di furto e ricettazione
ascritti ai capi B) e C) ;
2)-dalle intercettazioni telefoniche ed in particolare dal tenore di alcune di esse da cui emerge
la preoccupazione del T.L. per il comportamento avventato di alcuni dei correi durante le
indagini di Polizia ; al riguardo, la Corte di appello osserva che tale condotta è dimostrativa
del la partecipazione dell’imputato all’attività delittuosa dei vari consoc iati;
3)-dalla circostanza che egli indicava alcuni specifici giorni della settimana per fissare gli
appuntamenti con i consociati , anche durante la sua malattia per l’incidente stradale , onde
discutere di questioni relative alla “gestione degli affari” (pag. 13); condotta ritenuta
anch’essa dimostrativa del ruolo apicale del T.L. all’interno del sodalizio , attesa la
preminenza dell’imputato esercitata sugli altri consociati anche durante la malattia.
-Si tratta di una motivazione congrua ed esente da illogicità manifesta e come tale incensurabile
in sede di legittimità, anche perché immune dal vizio di abuso della motivazione “per
relationem” che ricorre solo ove la sentenza di appello si limita a riprodurre la decisione
confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, mentre nella specie la
Corte di appello si è premurata di dare conto degli specifici motivi di impugnazione e di
argomentare sulle varie risultanze probatorie.
Cassazione penale, sez. VI, 21/11/2012, n. 49754
-Nè può dolersi il ricorrente della motivazione, posto che, se è vero che il giudice d’appello
deve valutare tutti i motivi di gravame e tenere conto di tutti gli argomenti proposti
dall’appellante a sostegno degli stessi, in sede di redazione della motivazione deve soprattutto
adempiere all’onere motivazionale di illustrare le ragioni che legittimano la decisione assunta,
non essendo necessario che risponda a tutti gli argomenti posti a sostegno dei motivi di
impugnazione, dal momento che molti di essi vengono implicitamente superati dalle ragioni di
segno contrario che legittimano la decisione.
Cassazione penale, sez. IV, 13/07/2011, n. 34376
3.2)-Riguardo al motivo sul trattamento sanzionatorio, va detto:
-che sebbene sia stato ritenuto più grave il reato di associazione per delinquere, che
nell’ipotesi aggravata del promotore prevede una pena massima di anni 7 di reclusione, mentre

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2.2-Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, atteso che
erroneamente era stato ritenuto più grave il reato di associazione per delinquere
contestato al capo A) avente la pena massima di anni 7 di reclusione, mentre la pena
base andava individuata in ordine al reato di ricettazione, ascritto al capo C), più
grave perché sanzionato con la pena edittale massima di anni 8 di reclusione;
il ricorrente evidenzia che i giudici del merito avevano ritenuto di partire dalla pena
edittale calcolata nel minimo edittale, sicché risultava erronea la pena base di anni 3
di reclusione
atteso che la pena base doveva essere quella di anni 2 di reclusione
prevista nel minimo per il reato di ricettazione.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

-Ne consegue, che anche considerando – più correttamente – la ricettazione come reato più
grave, tuttavia la pena base da applicare non poteva essere inferiore a quella di anni 3,
corrispondente al minimo edittale per il reato satellite di associazione per delinquere aggravata,
ex art. 416/co. 1,2,3 CP contestato al capo A) .
-Né può dirsi che la Corte abbia ritenuto di irrogare la pena base nel minimo perché tale
questione non emerge da una specifica affermazione motivazionale, e viene ricavata dal
ricorrente sulla scorta di una congettura.

3.3)-Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente
inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
COSÌ deliberate, in Ròitià il 28 riOVeMbre 2013

il reato più grave era quello di ricettazione che prevede la pena massima di anni 8 di reclusione,
-tuttavia , nella sostanza, la sentenza non ha errato nel fissare la pena base in quella di anni 3 di
reclusione, posto il principio che stabilisce che nel caso di concorso di reati puniti con
sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie e per i quali sia riconosciuto il vincolo
della continuazione, l’individuazione in concreto del trattamento sanzionatorio per il reato
ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel
minimo a quella prevista per uno dei reati-satellite; Cassazione penale. sez. un.. 26/11/1997. n.
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