Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3179 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3179 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NARDON STEFANO N. IL 12/01/1977
avverso l’ordinanza n. 2780/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 22/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 22 ottobre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Venezia
rigettava il reclamo, proposto dal detenuto Stefano Nardon, avverso l’ordinanza del
Magistrato di sorveglianza di Padova del 10 settembre 2013 di rigetto della richiesta
di liberazione anticipata relativa al semestre di espiazione di pena compreso tra il
18/11/2012 ed il 17/5/2013 in ragione dell’accertata condotta offensiva posta in

ha

2.Avverso detto provvedimento

proposto ricorso per cassazione

l’interessato personalmente, per chiederne l’annullamento, sostenendo che per la
condotta considerata dal Tribunale egli non aveva riportato alcuna sanzione
disciplinare per cui il beneficio richiesto gli doveva essere accordato, anche perché
non era stato concesso il rinvio dell’udienza per esaminare due testimoni non
comparsi.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.11 Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato per quale ragione
l’atteggiamento aggressivo ed offensivo, tenuto dal Nardon nei confronti di un
assistente della polizia penitenziaria, costituisca condotta illecita e trasgressiva dei
doveri di rispetto delle persone degli operatori, quindi comportamento negativo
indicativo della mancata partecipazione all’opera di rieducazione. Tale conclusione si
è basata sui fatti esposti nei verbali acquisiti, come confermati dall’escussione dei
testi operata direttamente dal Tribunale, dai quali emerge univocamente provata la
pronuncia delle frasi dileggiose da parte del Nardon ed il suo mancato ferimento
alla mano, per il quale non era nemmeno dimostrato avesse dovuto ricorrere a cure
infermieristiche. Inoltre, non si comprende il contenuto della doglianza, relativa al
mancato rinvio dell’udienza per sentire testi assenti, dal momento che non si
rappresenta un loro impedimento a comparire ed il pregiudizio per i diritti di difesa.
Ebbene, a fronte di un’analisi compiuta, razionale e ben argomentata, il
ricorrente oppone obiezioni prive di consistenza perché denuncia violazioni
inesistenti, legati alla mancata irrogazione di sanzione disciplinare, il che non
esclude la rilevanza negativa dei fatti ritenuti dal Tribunale.
Il ricorso è dunque inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella
proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della
Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 1.000,00.

1

essere dallo stesso in danno di un agente penitenziario.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

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