Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31785 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31785 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso pro. posto da
CERUTTI Emiliano – nato a Cittiglio (Varese) il 09.04.1977 Avverso l’ordinanza n. 278/2014 del Tribunale del riesame di Milano in data
06.03.2014 Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso Sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. Umberto ZAMPETTI Udite le conclusioni del P.G. Dott. Luigi RIELLO che ha richiesto il rigetto del
ricorso Udito il difensore Avv. Marco LACCHIN che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso –

Data Udienza: 03/07/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 06.03.2014 il Tribunale di Milano, in funzione di
giudice del riesame ex art. 309 Cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa il 17.02.2014 dal Gip del Tribunale di Varese a
carico di Emiliano Cerutti, indagato per il delitto di omicidio premeditato e
ulteriormente aggravato dal motivo abietto e dal profittamento della invalidità della

settembre 2013, e per i connessi reati di detenzione e di porto illegali di arma
comune da sparo.I giudici del merito cautelare hanno accertato sul piano della gravità indiziaria
quanto segue :

il movente del fatto di sangue è da rinvenire dalla ritorsione di Cerutti,

coltivatore di droga, per il furto di un chilogrammo di marijuana da lui attribuito alla
vittima;
– il Cerutti compì l’omicidio in luogo non ancora individuato, colpendo la vittima
con due colpi di pistola, al capo ed all’emitorace destro; analoga sorte riservò al
cane del Colombo, abbattuto con un altro colpo di pistola alla testa;
– egli trasportò, quindi, il cadavere del Colombo e la carcassa del cane nelle
campagne di Calalzuigno per occultarli.La carogna dell’animale, accuratamente sepolta, fu rinvenuta il 05.11.2013. Sei
giorni dopo, nella stessa zona, fu scoperto il cadavere di Colombo, collocato in un
dirupo.Nel frattempo il Cerutti era stato arrestato, il 29.09.2013, nella flagranza del
delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti.Il Collegio del riesame, con riferimento alle deduzioni difensive ed in relazione
a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, ha motivato
nei termini seguenti (qui esposti in necessaria sintesi) :
a] devono essere disattese le censure in rito dell’indagato : le dichiarazioni rese
alla polizia giudiziaria da Alessandro Bernuzzi, non verbalizzate (per il rifiuto del
dichiarante) e trasfuse nella annotazione di servizio, sono utilizzabili in questa fase;
salvo invero il divieto della testimonianza in sede dibattimentale, la documentazione
operata dalla polizia giudiziaria delle informazioni ricevute dalla fonte orale non è
proibita dal alcuna disposizione; sicché non ricorre l’ipotesi della inutilizzabilità c.d.
patologica; inoltre le dichiarazioni di Bernuzzi agli investigatori hanno formato
oggetto di intercettazione della conversazione tra costoro, intercorsa nella sala di

vittima, commesso in danno di Roberto Colombo, nella notte tra il 23 e il 24

attesa del caserma della Compagnia dei Carabinieri di Luino, sicché in alternativa è
perfettamente utilizzabile la trascrizione del colloquio;
b] l’omessa considerazione da parte del giudice per le indagini preliminari, nella
ordinanza coercitiva oggetto del riesame, delle sommarie informazioni testimoniali
assunte da Orsolina Baldin e Santo Grasso (reputate favorevoli alla difesa, ma,
peraltro, non dedotte dal difensore nell’udienza di convalida del fermo in esito alla
quale fu emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere), non comporta

dell’analisi critica degli elementi a carico ed a discarico dell’indagato, la quale
comporta la nullità del provvedimento genetico; la carenza motivazionale in cui è
incorso il giudice della coercizione può essere invero integrata dal giudice del
riesame. Orbene, la Baldin aveva riferito di aver incontrato, in Rancio Valcuvia il
27.09.2013, persona successivamente riconosciuta per la vittima, attraverso la
fotografia di Colombo pubblicata sui giornali. Grasso aveva operato consimile
avvistamento lungo via Sciareda di Casalzuigno addirittura il 30.09.2013, quando
Cerutti (arrestato il giorno prima per droga) era ristretto in carcere. Sebbene
corrispondano alcuni dettagli (la camminata claudicante, la postura del volto per la
cecità dell’occhio destro) i testimoni -riteneva il Tribunale del riesame- erano incorsi
certamente in errore nell’individuazione operata del Colombo. Entrambi i testimoni
non avevano prestato particolare attenzione al passante intravisto : Grasso ha
riferito che il soggetto non era assieme ad alcun cane, e tanto vale a escludere
Colombo. La Baldin ha sostenuto che la persona, riconosciuta per Colombo,
indossava pantaloni di tipo mimetico e conduceva il cane con una corda bianca;
mentre i calzoni rinvenuti sul cadavere della vittima erano di colore blu e di colore
rosso era il guinzaglio della bestia.ci Non meritano accoglimento le deduzioni difensive sul merito della gravità
indiziaria. Al di là degli ulteriori elementi considerati dal giudice per le indagini
preliminari -ed oggetto della contestazione del ricorrente- riteneva il Collegio del
riesame come fosse decisiva la considerazione degli indizi costituiti:
a) dal possesso da parte di Cerutti di una pistola, peraltro non rinvenuta
(testimonianze Fungo, Zanovello, D’Amico e Bozzacchi);
b) dalla riscontrata traccia olfattiva della custodia dell’arma nel comò della
camera da letto dell’indagato;
c) dalla pregressa esternazione, da parte del Cerutti, di propositi omicidi,
accompagnati dalla ostensione della pistola, nei confronti dell’autore del furto della
partita di marijuana, perpetrato a suo danno (annotazione dichiarazioni Bernuzzi,

l’annullamento dell’ordinanza coercitiva; non ricorre il caso della totale mancanza

intercettazione del colloqui di costui con i Carabinieri di Luino, testimonianza

de

relato Zanovello, testimonianze Fungo);
d) dalla mendace comunicazione via s.m.s. dell’indagato al comune conoscente
Sergio Peschechera di aver tentato di contattare telefonicamente Colombo il
mattino del 26.09.2013, a dispetto della negativa evidenza del tabulato del traffico
telefonico della vittima (priva di pregio è la tesi difensiva della inattendibilità del
tabulato sotto il profilo che neppure sarebbe stata registrata la telefonata che la zia

è da ritenersi che la donna sia incorsa in errore nel collocare temporalmente
l’ultima conversazione telefonica col congiunto; infatti, nella denunzia della
scomparsa del Colombo, la sorella di costui Simona, aveva precisato che la zia le
aveva detto di non aver più avuto contatto col nipote dal 23.09.2013);
e) dallo stato di forte turbamento emotivo in cui, alle ore 8.30 del 24.09.2013,
versava Cerutti per come ebbe a notare il teste Zanellato, il quale lo aveva
incontrato mentre si recava a casa di Colombo per portargli alcune bevande e
sigarette;
f) dall’ulteriore mendacio dell’indagato, il quale offrendosi di consegnare la
merce a Colombo in vece dello Zanellato, aveva detto a costui che la vittima si era
recata in ospedale per una visita;
g)

dall’implicita ammissione della commissione dell’omicidio nel corso del

colloquio con Edy Graziano Fungo, gestore del bar Sant’Antonio di Cuveglio (fonte
di sicura attendibilità, essendo le informazioni fornite confermate dalle
intercettazioni delle conversazioni intercorse tra il teste, la fidanzata Letizia Morlotti
e l’amico Alessio Zanovello); al Fu rigo il Cerutti aveva, in precedenza, manifestato il
proposito omicida nutrito nei confronti dell’autore del furto della marijuana,
ingenerando nell’ interlocutore la convinzione che alludesse proprio a Colombo;
orbene, dopo la scomparsa della vittima, Fungo gli aveva chiesto cosa mai fosse
accaduto a Colombo, e l’indagato aveva risposto, confidando al testimone:

«Ho

fatto la minchiata».-

2. L’indagato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, col ministero del
difensore di fiducia, mediante atto in data 28.04.2014, col quale sviluppa tre motivi
di impugnazione.a) Con il primo motivo il difensore denunzia inosservanza di norme processuali
stabilite a pena di nullità, in relazione all’articolo 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.
deducendo che l’omessa considerazione da parte del giudice per le indagini
preliminari degli elementi a favore del Cerutti, costituiti delle sommarie informazioni

di Colombo, Virgina Malcoati, ricorda di aver fatto al nipote il 24.09.2013; per vero

testimoniali rese, il 10 ottobre 2013, da Orsolina Bladin e, il 3 ottobre 2013, da
Santo Grasso, comporta la nullità non sanabile dell’ordinanza di custodia cautelare
in carcere.b) Con il secondo motivo il difensore denunzia inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione agli articoli 195, comma 4,
e 357, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’annotazione di polizia giudiziaria
11.02.2014 relativa alle dichiarazioni non verbalizzate di Alessandro Bernuzzi; pur

cautelare delle dichiarazioni accusatorie non verbalizzate e raccolte in una
informativa della polizia giudiziaria, è da ritenersi operante la generale sanzione di
inutilizzabilità per effetto dell’inosservanza dell’obbligo della verbalizzazione
prescritto dall’articolo 357, comma 2, lettere b) e c), cod. proc. pen., tenuto conto
del correlato divieto di testimonianza per gli agenti e per gli ufficiali di polizia
giudiziaria, stabilito dall’articolo 195, comma 4, cod. proc. pen.c) Con il terzo motivo il difensore denunzia mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli indizi; il
ricorrente oppone: immotivata è la svalutazione delle dichiarazioni di Grosso e della
Baldin, laddove il giudice del riesame non ha dimostrato l’esistenza di altra persona
«con le particolarissime caratteristiche fisiche di Roberto Colombo»

tale da

ingenerare il preteso errore di persona dei ridetti testimoni; in mancanza
dell’accertamento della precisa data della morte, è affatto irrilevante la differenza
dell’abbigliamento (quanto al colore dei pantaloni) tra la persona avvistata dalla
Baldin e il cadavere della vittima; pretestuoso è il riferimento al colore del
guinzaglio, a dispetto del riconoscimento fotografico del Colombo da parte della
testimone; l’inaffidabilità dei tabulati telefonici (comprovata dalla telefonata delle
ore 8.30 – 8.45 del 24.09.2013 tra la vittima e la zia, non risultante dalla stampa
del traffico telefonico) rende privo di valenza indiziaria il messaggio inviato da
Cerutti a Peschechera; inoltre tale telefonata contraddice la tempistica del fatto di
sangue collocato dai giudici di merito tra le 21.06 del 23 settembre 2013 e le 8.30
del 24 settembre 2013; in carenza della dimostrazione che i colpi mortali furono
esplosi dalla pistola dell’indagato, la detenzione dell’arma da parte del Cerutti è del
tutto ininfluente; infine la ricostruzione operata è confutata dalla pratica
impossibilità che una sola persona possa aver perpetrato l’omicidio, in
considerazione del trasporto del cadavere e della carogna del cane, attraverso
sentieri di montagna impervi, fino ai luoghi delle sepolture.In definitiva si chiede annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.-

nel contrasto tra gli arresti di legittimità, in ordine alla utilizzabilità in sede

Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.2. Vale premettere che la gravità degli indizi, richiesta ex art. 273 Cod. proc.
pen., ben può derivare da elementi avente carattere indiziario, pur che questi,
come pretende la disciplina di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., siano
gravi,

precisi

e

concordanti.

Tali

elementi,

peraltro,

com’è

pacifico

nell’insegnamento di questa Corte di legittimità, devono essere soggetti ad un

sussistenza e poi valutati congiuntamente, nella valenza complessiva, essendo
errata e manchevole una valutazione atomistica che non conduca anche il
necessario esame unitario delle risultanze.Orbene, ciò posto, è evidente dapprima come la difesa del ricorrente tenti di
ridurre l’esame della vicenda all’analisi dei singoli elementi, mancando la
valutazione globale del loro valore indiziario. Di contro, appare corretta, logica e
coerente la motivazione del Tribunale che ha fondato il rigetto della domanda di
riesame su elementi che, singolarmente e congiuntamente valutati, ben fondano la
qualificata probabilità di colpevolezza che sorregge il provvedimento restrittivo. Si
tratta di esiti di indagine, tutti ben utilizzabili, che o non trovano controdeduzione
nel ricorso, o ben resistono alle critiche formulate. Ed invero :
a) il Cerutti ha reso vera e propria confessione stragiudiziale, raccolta e riferita
dal teste Fungo (alla domanda su che cosa fosse accaduto al Colombo, il Cerutti
ebbe a rispondere “ho fatto la minchiata”) in deposizione la cui attendibilità trova
significativa conferma nelle intercettazioni dei colloqui del teste con la sua fidanzata
Letizia Morlotti e con l’amico Alessio Zanovello;
b) il delitto è stato commesso con una pistola e l’indagato ne possedeva una,
come riferito da plurimi testi (sopra citati), e tracce della stessa sono state trovate
nel comò della sua camera da letto;
c) il Cerutti aveva un movente (il furto della marijuana da lui attribuito alla
vittima); l’intenzione omicidiaria era stata già manifestata a varie persone, le cui
deposizioni sono state ritualmente acquisite (Fungo e Zanovello, al di là quindi della
contestazione difensiva sul Bernuzzi, sulla quale peraltro v. in fra, nonché Antonio
Marini, riferito al 23 Settembre, secondo cui il Cerutti aveva detto “lo faccio fuori, lo
uccido, ho deciso, lo faccio fuori…, domani mi vedrai sul giornale”);
d) l’indagato ha tenuto, successivamente al delitto, una serie di comportamenti
strani (tali colti da plurimi testimoni) ed ha posto in essere atteggiamenti mendaci
che non trovano spiegazione se non con la commissione dell’omicidio e si spiegano
solo con il suo tentativo di coprire, o ritardare la scoperta, del fatto commesso (già
la mattina del 24 Settembre egli appariva stravolto; ha impedito allo Zanellato con

duplice vaglio : dapprima devono essere esaminati singolarmente nella loro

una scusa di recarsi a casa del Colombo; ha mentito sulla telefonata che assume di
aver fatto alla vittima il giorno 26 settembre; ha indotto i carabinieri, in
perlustrazione nella zona ove poi venne ritrovato il cadavere, a proseguire oltre).E’ del tutto evidente la piena sufficienza indiziaria -allo stato ed a questi fini- di
tali elementi : la confessione stragiudiziale, ove verificata nel duplice aspetto (di chi
la riferisce e di chi l’ebbe a fare) è di per sé piena prova; orbene, va preso atto che
il Tribunale di Milano da un lato ha considerato seria e veritiera la fonte informativa
(il Fungo) perché riscontrata dai non sospetti esiti captativi, dall’altro spontaneo e

del proposito e portatore di un adeguato movente, nonché svelato dai suoi
atteggiamenti a dalle sue indirizzate menzogne.Il controllo di legittimità, sul costrutto argomentativo dell’impugnato
provvedimento, è dunque positivo.Del resto il complesso di tali elementi, pur visti in chiave di globale congruenza
indiziaria, non può che portare alla stessa conclusione, trattandosi di elementi
gravi, precisi e concordanti : anticipata manifestazione del proposito, confessione
stragiudiziale, movente adeguato, possesso di un’arma idonea, condotte ulteriori
confluenti, tutto ciò deve ragionevolmente far escludere ipotesi alternative non
configurabili allo stato delle indagini.Ciò posto, vanno comunque disattese le non fondate deduzioni del ricorrente.Quanto alle annotazioni di polizia sulle dichiarazioni del Bernuzzi, le stesse sono
ben utilizzabili in fase di indagini preliminari, anche al fine di fondarvi misura
cautelare, corna da pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr, da
ultimo, Cass. Pen. Sez. 3°, Sentenza n. 5777 del 17.01.2014, Rv. 258916, P.M. in
proc. Prosperi: “Sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari,
anche ai fini dell’adozione delle misure caute/ari, e per il rinvio a giudizio
dell’imputato, le dichiarazioni informalmente rese alla P. G. da persone che possono
riferire circostanze utili per le investigazioni ed annotate nella notizia di reato,
qualora sia comunque possibile l’individuazione della fonte dichiarativa, in quanto
l’obbligo di verbalizzazione degli atti indicati nell’art. 357, comma secondo, cod.
proc. pen. non è prescritto a pena di nullità”.Le deduzioni in ordine agli avvistamenti della vittima (testi Baldin e Grasso) in
momenti successivi a quello della morte come stimato dagli inquirenti non hanno
pregio. In proposito vale confermare la correttezza della motivazione
dell’impugnata ordinanza laddove rileva che, avendo l’ordinanza genetica dato
ampia ricostruzione al fatto, con motivazione in sé coerente, la mancata valutazione
di tali testimonianze, utili alla difesa, non comporta nullità, ma solo lacuna che ben
può essere integrata dall’ordinanza del riesame che -com’è pacifico- si salda con
l’ordinanza genetica in un unicum logico giuridico (cfr., sul punto, da ultimo, Cass.

veritiero il confitente (l’indagato) perché confermato dalla manifestazione anticipata

Pen. Sez. 6 ° , n. 3742 del 09.01.2013, Rv. 254216, Ioio : “L’art. 292, comma
secondo ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame la confutazione di
qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la
pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche
allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non
anche di deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a
contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle
decisioni caute/ari”).

Nella fattispecie, il Tribunale del riesame ha ben dato

di ipotesi alternative (anche a prescindere dalle positive valutazioni sugli elementi
di colpevolezza a carico dell’indagato) sul rilievo da un lato che vi erano argomenti
seri per escludere un allontanamento volontario e prolungato del Colombo (che
doveva assumere farmaci quotidianamente), dall’altro che gli avvistamenti per vari
motivi, ampiamente esplicati, non fornivano margini sufficienti di attendibilità.
Anche sul punto, dunque, su cui la difesa incentra gran parte delle proprie
considerazioni critiche, non vi possono essere spazi di apprezzabilità.Di ben poca rilevanza gli ultimi rilievi difensivi : – il mancato ritrovamento della
pistola e la conseguente mancata prova balistica scolorano fino all’insignificanza a
fronte della confessione stragiudiziale, una volta ritenuta quest’ultima -come
ritenuto dai giudici del merito cautelare- pienamente attendibile; – le prospettate
difficoltà operative nell’esecuzione del delitto (fino ad ipotizzare l’ausilio di terzi
soggetti) parimenti non pongono insuperabili difficoltà, posto che non si hanno dati
sicuri sul luogo dell’esecuzione, di certo non potendosi escludere l’uso di un veicolo
e l’esecuzione delle operazioni in più fasi.-

3. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere
respinto. Al completo rigetto dell’impugnazione consegue

ex lege, in forza del

disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento. – Deve seguire altresì la comunicazione prevista
dall’art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. Cod. proc. pen.P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. Cod.
proc. pen.Così deciso in Roma il 03 Luglio 2014 –

E. P• S I TATA

Il Presidente estensore

giustificazione, logica e coerente e comunque non implausibile, della inattendibilità

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