Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31783 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 31783 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANGINETO GIOVANNI N. IL 08/12/1966
avverso l’ordinanza n. 68/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
13/11/2013

Data Udienza: 03/07/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Figui-emCc,Yuc, (-P Gr=, ,J I e-U-0
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Uditi difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 13.11.2013, la Corte di Appello di Perugia, in funzione di
Giudice dell’Esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di SANGINETO Giovanni
per ottenere l’applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241/2006 sulla pena di anni sei, mesi sei
e giorni dieci di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di Appello di Ancona in data
13.7.2009 in relazione al reato di cui all’art. 74, comma 2, D.P.R. n. 309/90.

Giovanni, tramite il difensore di fiducia, sviluppando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza della legge penale, in quanto, dalla
lettura combinata delle due sentenze di merito, si evinceva che il SANGINETO era stato
condannato per la fattispecie di cui all’art. 74, comma 2, D.P.R. n. 309/90 e che le attenuanti
generiche non erano state bilanciate con alcuna circostanza ostativa alla concedibilità
dell’indulto.
Il beneficio era stato, dunque, illegittimamente negato.
2.2.

Con il secondo motivo, denuncia violazione della legge penale e vizio di

motivazione in quanto la Corte perugina, con altro provvedimento adottato nei confronti di un
coimputato che si trovava nella medesima posizione processuale del SANGINETO (Serraiocco
Davide), aveva ritenuto applicabile l’indulto.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, rilevato che il procedimento era stato
promosso davanti al Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 672, comma 1, cod. proc. pen. e,
perciò, era soggetto alla procedura prevista dall’art. 667, comma 4, stesso codice, ha chiesto
la conversione del ricorso per cassazione in opposizione, con la trasmissione degli atti allo
stesso Giudice dell’Esecuzione che ha emesso l’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un
provvedimento del Giudice dell’Esecuzione per il quale è invece previsto come mezzo di
impugnazione l’opposizione non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in
opposizione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e trasmesso al predetto Giudice in
attuazione del principio di conservazione (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010,
dep. 1/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento
del Giudice dell’Esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., anziché
“de plano”, è esperibile l’opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante
della possibilità di far valere le doglianze di merito (Sez. 5, n. 37134 del 26/5/2009, dep.
23/9/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi).

1

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SANGINETO

2. Nel caso in esame, avendo avuto il procedimento di esecuzione per oggetto la
richiesta di applicazione dell’indulto, e avendo il Giudice correttamente proceduto, senza
formalità, ai sensi dell’art. 667, comma 4 e primo periodo, cod. proc. pen., espressamente
richiamato dall’art. 672, comma 1, dello stesso codice, il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento reiettivo della domanda deve essere convertito in opposizione e, perciò, gli atti
vanno trasmessi alla competente Corte di Appello di Perugia quale giudice dell’esecuzione.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello
di Perugia.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014

Il Cons

re estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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