Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31782 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31782 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SPAGNA DAVIDE N. IL 15/12/1972
avverso la sentenza n. 6350/2011 GIP TRIBUNALE di RAVENNA, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.190 Ricorrente SPAGNA Davide

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di

plurimi delitti di furto in abitazione aggravati, consumati e tentati, con la
recidiva ex art.99, comma 4 0 cod. pen.,commessi in Cervia fino al 21 ottobre
2011. Denunzia, in termini

generici ed assertivi, il vizio di difetto di

motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati e privi del requisito della specificità.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis

Sezioni unite,

27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.
Nella concreta fattispecie il Primo Giudice ha peraltro espressamente motivato
l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 129 cod.
proc.pen. facendo diretto richiamo alle risultanze degli atti contenuti nel fascicolo
del P.M. ed in particolare al contenuto della comunicazione della notizia di reato;
delle denunzie-querele e dei verbali di sommarie informazioni redatti dalla P.G.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
titolo di sanzione pecuniaria,in favore della cassa delle ammende, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

i

,z’i-

applicazione concordata della pena, in epigrafe indicata, quale responsabile di

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

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