Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31781 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31781 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BALLATO ANTONINO N. IL 22/02/1960
avverso la sentenza n. 5399/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.187 Ricorrente BALLATO Antonino

Motivi della decisione

L’ imputato ricorre per cassazione per tramite del difensore avverso la
sentenza di cui in epigrafe, recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444

625 n. 4 e n.6 cod. pen.,commesso in Milano il 10 maggio 2012.
Il gravame è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente
affermato il principio secondo cui l’obbligo della motivazione della sentenza di
patteggiamento non può non essere conformato alla particolare natura giuridica
della stessa,

di guisa

che

lo sviluppo delle linee argomentative è

necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Quanto detto rileva in particolare nel caso concreto in cui il ricorrente lamenta il
difetto di motivazione
contestazione”.

in ordine

“alla sussistenza dei fatti di reato in

La costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle

enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere
sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto
le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una
siffatta motivazione censurandola come insufficiente ed a sollecitarne una più
analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la
volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come
questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto sulla base degli atti della pacifica
sussistenza del reato ascritto all’imputato e della di lui responsabilità, avuto
riguardo al contenuto del verbale di arresto in flagranza
ammissioni dell’imputato; donde

e della stesse

l’inconfigurabilità, nel caso concreto, dei

presupposti di applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00 a
titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile

cod. proc. pen. sul presupposto della riconosciuta responsabilità dello stesso in
ordine al delitto di furto pluriaggravato p. e p. dagli artt. 99, comma 4 0 , 624,

alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende

Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

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