Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31780 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31780 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo,
avverso l’ordinanza emessa in data 15/3/2013 dal Tribunale di Napoli,
sezione di Ischia,
nei confronti di GOGOV VIKTOR VIKTOROV, nato in Bulgaria il 25/7/1985.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e la revoca della sospensione condizionale della pena
concessa a Gogov Viktor con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Teramo in data 26/5/2009, irrevocabile il 1°/3/2010.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Termo, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal Pubblico ministero in data
22.11.2012, volta alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa

1

Data Udienza: 06/06/2014

a GOGOV VIKTOR VIKTOROV con sentenza del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Teramo in data 26/5/2009, irrevocabile il 1°/3/2010.
Detta sentenza aveva condannato il Gogov alla pena, appunto sospesa, di
due mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda per il reato di guida in stato di
ebbrezza. A ragione della richiesta di revoca del beneficio veniva addotta la
circostanza che con sentenza in data 29.8.2011, irrevocabile il 10.10.2011, il
Gogov era stato altresì condannato alla pena di un anno, sette mesi e 10 giorni
di reclusione per violazione alla legge stupefacenti commessa il 27/8/2011.
2. Ricorre il Pubblico ministero che chiede l’annullamento dell’ordinanza
2.1. con il primo motivo, che il provvedimento era in diritto sbagliato,
giacché il condannato aveva commesso nei due anni successivi alla prima
condanna un delitto per il quale aveva riportato condanna a pena detentiva;
2.2. con il secondo motivo, che il provvedimento del giudice dell’esecuzione
era altresì del tutto privo di motivazione, essendosi quello limitato a scrivere che
rigettava la richiesta “non sussistendo le condizioni di legge”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
2. Il provvedimento impugnato è praticamente privo di spiegazione, il
rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena
risultando motivato con la sola frase «non sussistendo le condizioni di legge».
3. Dal certificato penale risulta quindi che, dopo la sentenza del 26.5.2009,
irrevocabile il 1.3.2010, cui si riferiva la richiesta del Pubblico ministero (di
condanna alla pena, sospesa, di mesi 2 arresto e 2000 euro ammenda per il
reato di cui all’art. 186, comma 2, Codice della strada, commesso il 9.5.2008),
con sentenza del 29.8.2011, irrevocabile il 10.10.2011, al Gogov veniva
applicata, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il
27.8.2011, la pena di 1 anno, 7 mesi, 10 giorni di reclusione e 3.000 euro di
multa, sospesa alla condizione della pubblicazione della sentenza di condanna, e
che con ordinanza 8.10.2012, detta sospensione era stata revocata per
inadempimento del condannato.
Spettava al giudice dell’esecuzione verificare dunque tale situazione.
E acquisita la certezza della definitività della revoca della seconda
sospensione condizionale, la condanna (non più sospesa) cui la stessa si riferiva
non poteva non essere considerata motivo di revoca ai sensi dell’art. 168, primo
comma, n. 1, cod. pen., essendo venuta meno l’eccezione riferita nel primo
alinea dello stesso comma all’ultimo dell’art. 164.
4. L’ordinanza impugnata deve per conseguenza essere annullata con rinvio
al Tribunale di Teramo, che procederà a nuovo esame applicando, previa verifica
della situazione risultante dal certificato penale, le regole richiamate.

2

impugnata e i provvedimenti conseguenti, osservando:

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Teramo.
Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2014

Il Consigliere stensore

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