Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31780 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31780 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DOKO ARDIT N. IL 14/12/1987
avverso la sentenza n. 1937/2012 TRIBUNALE di LUCCA, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.183 Ricorrente DOKO ARDIT

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di

plurimi delitti di cui agli artt.110, 624-bis, 625 nn. 2, 4 e 5 cod.pen, commessi
in Lucca ed in Capànnori fino al 24 dicembre 2012. Denunzia, in termini
generici ed assertivi, il vizio di difetto di motivazione in punto all’omessa
applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati e privi del requisito della specificità.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis

Sezioni unite,

27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.
Nee4 caso di specie, il Primo Giudice ha peraltro espressamente motivato
l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 129 cod.
proc.pen.,facendo diretto richiamo alle risultanze degli atti contenuti nel fascicolo
del P.M. ed in particolare: alle denunzie; alle individuazioni compiute dalle
persone offese;all’esito dell’attività di indagine svolta dalla Questura di Lucca ”
corredata dalla visione di filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza dei
pubblici esercizi nei quali sono stati commessi i furti “.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
titolo di sanzione pecuniaria,in favore della cassa delle ammende, trattandosi di

i

applicazione concordata della pena, in epigrafe indicata, quale responsabile di

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa

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