Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3178 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3178 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KRIFA GUGASH N. IL 10/03/1969
avverso la sentenza n. 174/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
29/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ e, l’Avv
Udit i difensor

Data Udienza: 27/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

KRIFA GUGASH
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data
29.06.2012 che aveva confermato la decisione del Tribunale di Perugia – sezione di
Assisi – di condanna per plurime ipotesi del reato ex art. 648 CP , in ordine alle
ricettazioni di più oggetti provenienti da furto , avvenute in distinte occasioni ,
ascritte ai capi A) B) C) D); fatti accertati il 05.10.1999;
2.0)-MOTIVI ex att. 606 ,1 0 cò , lett. é) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione
riguardo all’elemento oggettivo del reato di ricettazione, in relazione:
-al capo A) per avere trascurato le deduzioni difensive riguardo alla circostanza che la
persona offesa: Ficara Renato, non aveva indicato in maniera specifica nelle due
denunce di avere subito il furto degli oggetti rinvenuti presso l’imputato;
-al capo B) per avere trascurato la deduzione difensiva per cui i capi di abbigliamento
rinvenuti presso l’imputato erano stati oggetto di donazioni da parte di alcuni
benefattori e della parrocchia;
-al capo C) per avere trascurato che i capi di vestiario vennero trovati nel garage
dell’abitazione dell’imputato , locale che però era sempre aperto e pertanto accessibile
a tutti, sicchè non vi era prova della sicura attribuibilità all’imputato;
-al capo D) per avere trascurato di considerare che gli oggetti di ricambio di autovetture,
asseritamente provento di furto in danno di tale Bolletta Giovanni, erano privi di
valore, tanto che quest’ultimo ne aveva rifiutato la restituzione;
2.2)-Nullità della sentenza per illogicità della motivazione in relazione all’elemento
soggettivo del reato per avere trascurato che l’imputato era solito girare con il suo
motocarro alla ricerca di roba vecchia, sicchè era possibile che egli avesse rinvenuto e
preso gli oggetti in questione perché abbandonati ;
2.3)-Nullità della sentenza per avere trascurato di considerare che , ad eccezione
dell’imputazione al capo A), negli altri casi non era stata presentata la denuncia di
furto, sicchè non vi era la prova della provenienza da delitto della merce;
2.4)-Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato che andava
inquadrato nell’ambito della contravvenzione di cui all’art. 712 CP ;
2.5)-Violazione di legge:
a)-in ordine al trattamento sanzionatorio applicato con eccessivo rigore;
b)-in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria;
c)-in ordine alla mancata quantificazione della pena base e dell’aumento di pena per
la ritenuta continuazione;
d)-in ordine alla mancata applicazione dell’indulto;
e)-in ordine alla mancata applicazione della prescrizione in ordine alla ricettazione
degli oggetti ,di cui al capo A), provenienti dal furto commesso in data 28.08.1996 in
danno di Ficara;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

1

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DM’ TTO
4 4″ eA..

Il ricorso è (totalmentg infondato.

3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità dell’imputato, richiamando le argomentazioni del Tribunale ed
osservando:
A)-Quanto al capo A) , che gli utensili erano stati riconosciuti da Ficara Renato
come provenienti da due distinti furti commessi presso la sua ditta “Artigiana
Arredamenti” e che alcuni di questi non erano indicati nelle sue denunce perché
compiute cumulativamente per alcune tipologie di oggetti ; (pag. 4-5 motivaz. appello)
B)-Quanto al capo B) , che i capi di abbigliamento erano stati riconosciuti dalla titolare
del negozio “Ai tre pezzi” ove era avvenuto il furto ; al riguardo la Corte di appello
sottolinea incisivamente che non poteva trattarsi dei capi di abbigliamento ricevuti in
dono da benefattori posto che questi ultimi avevano riferito trattarsi di indumenti usati
mentre quelli rinvenuti recavano ancora l’etichetta (pag.5);
C)-Quanto al capo C) , che il legale rappresentante della ditta “Generai Security Trade
snc” aveva riconosciuto la merce rinvenuta presso il garage in uso all’imputato per
quella rubata presso il suo esercizio ; b -al riguardo la Corte di appello sottolinea: il
numero consistente dei capi di abbigliamento e: la circostanza che molti di questi
fossero ancora imballati, per evidenziare che la loro presenza nel garage in uso
all’imputato non poteva essere occasionale ovvero determinata dall’azione di estranei ;
(pag.5)
D)-Quanto al capo D) che gli oggetti erano stati riconosciuti dal teste Bolletta come
provenienti da furto ai suoi danni, sicchè non aveva alcuna rilevanza la circostanza che
gli stessi fossero di modesto valore (pag.6);
3.3)-Si tratta di una valutazione in fatto del tutto congrua perché aderente alle
emergenze di causa ed esente da illogicità manifesta, così da risultare non censurabile
in questa sede , ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria
valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti
di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un controllo da
condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato — se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una
corretta interpretazione, dando esaustiva é convincente risposta alle deduzioni delle
parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle
regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in
tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale. sez. IV, 29
gennaio 2007, n. 12255

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3.1)41 ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove , richiamando una
diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicché non
risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

3.5)-Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha escluso la possibilità di ravvisare
nella specie gli elementi colposi della contravvenzione ex art. 712 cp ; avendo
specificamente motivato in ordine alla prova dell’elemento soggettivo per il delitto ex
art. 648 cp.
3.6)-Del tutto infondata risulta la deduzione circa la mancata presenta7ione delle
denunce di furto atteso, per un verso, che la provenienza da furto è stata accertata
direttamente dai giudici del merito attraverso l’esame in dibattimento delle persone
offese e , per altro verso, che l’affermazione della responsabilità per il delitto di
ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto
presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice
affermarne l’esistenza attraverso prove logiche, ( Cassazione penale, sez.
05/07/2011, n. 29685) e che il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato
presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela.
( Cassazione penale, sez. IL 28/05/2010, n. 33478 )
3.7)- Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso
che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti
sufficienti dalla Giurisprudénia di legittimità, per la congrua motivazione in termini di
determinazione della pena, atteso che in tema di deterrninazione della pena, quando la
pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale l’obbligo di motivazione del
giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel
quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. Cassazione penale, sez. IV, 21
settembre 2007, n. 38536
3.8)-La censura relativa all’attenuante ex art. 62 n. 4 CP è inammissibile perché non
proposta nei motivi di appello, sicchè non ci si può dolere della mancata motivazione
sul punto, a meno che non si verta su nullità rilevabili di ufficio.
Comunque vi è motivazione implicita perché nella sentenza si parla di numerosissimi
oggetti e capi di abbigliamento; invero, l’omesso esame di uno o più motivi di ricorso
per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante “ex” art. 625 bis c.p.p., allorché,
pur in assenza di espressa disamina, i motivi proposti debbano considerarsi
implicitamente disattesi perché incompatibili con la struttura della motivazione.
Cassazione penale, sez. V. 16/12/2008, n. 11752

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3.4)-Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provato l’elemento
soggettivo del reato osservando che “la eterogeneità dei materiali e degli oggetti
rubati, il numero di essi ed i diversi luoghi di occultamento consentivano di ritenere
provatà la piena consapevolezza in capo all’imputato della loro illecita provenienza”
-La motivazione risulta corretta, esente da illogicità manifesta e conforme ai principi
consolidati in materia di prova dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione,
espressi anche da questa sezione, per i quali la consapevolezza dell’agente della
provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta può desumersi da qualsiasi
elemento – assurgendo così ad elemento di valutazione anche le circostanze
incisivamente sopra riportate – ( Cassazione penale, sez. II, 22/01/2008, n. 5996 )

3.10)-Anche il motivo sulla sostituzione della pena è infondato perché trascura la
corretta motivazione impugnata che ha motivato il diniego sulla scorta della
valutazione negativa della reiterazione dei reati, della loro gravità, del numero degli
oggetti ricettati, e del loro complessivo valore, ricorrendo ai criteri previsti dall’art.
133 c.p., come disposto dalla Giurisprudenza di legittimità.
Cassazione penale, sez. V. 26/01/2011, n. 10941
3.11)-Nessunà nullità discende dalla mancata specificazione della- pena base e dei
singoli aumenti per il reato continuato, atteso che In tema di reato continuato, ai fini
della determinazione della pena complessiva, l’aumento per continuazione operato sul
reato più grave (e quindi sulla pena base) può essere determinato anche in termini
cumulativi, senza che sia necessario indicare specificamente l’aumento di pena correlato
a ciascun reato satellite, non previsto dalla vigente normativa. Cassazione penale, sez.
V. 13/01/2011, n. 7164 e che, per altro, la mancata indicazione della pena base non è
rilevante nella specie, atteso che la Corte di appello ha sottolineato come essa sia stata
determinata in misura assai prossima al minimo editale, sicché non vi è interesse a
dolersene, atteso che non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta contenuta, come nel caso di specie, in una fascia medio bassa
rispetto alla pena édittale. Cassazione penale, sez. IV, 14/07/2010, n. 36358

3.12)-Totalmente infondato deve ritenersi anche il motivo relativo alla dedotta
prescrizione del reato.
Va osservato che la sentenza di primo grado è intervenuta in data 2002, sicché alla
fattispecie si applica la legislazione sulla prescrizione, previgente alla riforma del 2005,
con la determinazione del termine massimo di anni 15 ;
nella specie il ricorrente deduce che , quanto alla ricettazione degli oggetti proventi di
furto in danno di Ficara, relativa al primo degli episodi contestati al capo A), il termine
inziale della prescrizione anderebbe relazionato alla data del primo furto , avvenuto in
data 28.08.1996;
va rilevato, tuttavia, che sul punto non è stato avanzato una specifica censura nei motivi
di appello, sicché non ci si può dolere in questa sede di legittimità per la mancata
motivazione sul punto;
per altro, non può procedersi in questa sede di legittimità all’esame nel merito della
censura, atteso che la sua corretta disamina comporterebbe una valutazione in fatto,
sia sulla data del furto e sia sulla prova in ordine al tempo della consumazione della
ricettazione, valutazione preclusa in questa sede;
-non resta che evidenziare che, alla stregua della contestazione che, a tali fini, indica
la data 05.10.1999 , emerge che al momento della sentenza di appello (del
29.06.2012) nessuno dei reati era prescritto.

4

3.9)-Del tutto infondato il motivo sulla mancata applicazione dell’indulto, atteso che nel
caso di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, in ordine all’applicabilità o
meno del condono, l’imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione potendo
ottenere l’applicazione del beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice d’appello
non ne abbia negato l’applicazione. Cassazione penale, sez. I, 17/02/1988

L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche
riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.
ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione. (Cassazione penale, sez.
Il, 21 aprile 2006, n. 19578)
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di £.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La presente motivazione è assorbente di tutti i motivi e deduzioni proposti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato il 27 novembre 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Presidente
Dott.
Cir19—fietti
1.49

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3r~

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni
alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

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