Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3178 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3178 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZO LODO VICO N. IL 11/06/1954
avverso l’ordinanza n. 2891/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 03/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 3 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Venezia
rigettava per carenza dei requisiti l’istanza del detenuto Lodovico Manzo, volta ad
ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare,
rilevandone la pericolosità sociale, l’inutilità della sottoposizione in precedenza allo
stesso beneficio dell’affidamento, nonché il negativo contesto familiare in cui

2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del difensore, per chiederne l’annullamento per vizio di
motivazione. Secondo il ricorrente l’ordinanza ha:
– erroneamente evidenziato l’assenza di pentimento e di revisione critica nel
condannato, il quale al contrario ha ammesso le proprie responsabilità, ha definito
l’ultimo procedimento con sentenza di patteggiannento e si è dichiarato pentito di
quanto commesso, tanto da avere ottenuto anche la liberazione anticipata;
– ritenuto che il contesto familiare non fosse favorevole al reinserimento sociale
senza indicarne le ragioni, specie perché era stata richiesta la misura domiciliare
presso la sorella Giuliana Manzo, immune da pregiudizi e non coinvolta nei fatti
addebitati;
– ritenuto pendente un procedimento penale per fatto di reato successivo all’ultima
sentenza passata in giudicato, mentre, come deducibile dai numeri di registro
generale dei rispettivi fascicoli, si tratta di un episodio antecedente.
3. Con memoria pervenuta in data 17 settembre 2015 il difensore ha insistito
per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
Dal certificato del D.A.P. del Ministero della Giustizia risulta che il ricorrente
ha cessato di espiare la pena detentiva inflittagli in data 8/8/2015. Tale emergenza
dimostra l’intervenuta cessazione del rapporto esecutivo nelle more della decisione
di questa Corte e priva il ricorrente di un interesse concreto ed attuale ad una
pronuncia che gli possa accordare misura alternativa non eseguibile. Pertanto,
secondo quanto prescritto dall’art. 591 cod. proc. pen., il ricorso è inammissibile
per sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

b

1

sarebbe reinserito.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

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