Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31778 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31778 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BESBESSI ABDREZEK N. IL 07/06/1982
avverso la sentenza n. 4272/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.170 Ricorrente BESBESSI ABDREZEK
Motivi della decisione
L’imputato – responsabile del delitto di cui agli artt. 99, comma 4°,56,
interposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe , ha successivamente fatto pervenire rituale dichiarazione di rinunzia
resa in data 18 agosto 2012 all’ufficio matricola del carcere di Bergamo, ove
era all’epoca recluso.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile,
ex art. 591, comma 1, lettera d),
cod.proc.pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500,00
a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, lì 5 dicembre 2012.
624,625 n.4 e n. 8-bis cod. pen.,commesso in Milano il 15 aprile 2012 –