Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31777 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31777 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ANNA N. IL 23/07/1976
BEVILACQUA MAFALDA N. IL 16/11/1994
avverso la sentenza n. 1849/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del
26/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 06/07/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a BEVILACQUA ANNA e BEVILACQUA MAFALDA, per i reati contestati, la
pena concordata con la pubblica accusa rispettivamente nella misura di 6 mesi di
reclusione e 200€ di multa e 4 mesi di reclusione e 140€ di multa;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le
imputate, con atto redatto dal difensore, con il quale si deduce mancanza di
motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con riferimento alla congruità
della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia prestato il proprio consenso
all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del
difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo
dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione, è infatti
sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la
proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di averla
ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fatto-reato
(Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai
singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume
valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti
(Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascuna imputata;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di millecinquecento euro in favore delle cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

alla riduzione per le attenuanti generiche e per il rito;

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