Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31777 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31777 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul conflitto di competenza proposto dalla Corte di appello di Caltanissetta
con ordinanza pronunziata il 9/1/2014,
in relazione al provvedimento emesso in data 10/10/2012 dalla Corte di
appello di Palermo,
nel procedimento per la revoca della confisca di prevenzione nei confronti di
Vincenzo GIAMMANCO, nato a Palermo il 6/7/1958.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del
Tribunale di Palermo;
udito il difensore dell’imputato, avvocato Fabrizio Merluzzi, anche in
sostituzione dell’avv.ssa Rosa Alba De Gregorio, che ha chiesto dichiararsi la
competenza della Corte di appello di Palermo.

Data Udienza: 06/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con “ordinanza” (recte, decreto avente nella materia natura di sentenza)
in data 10.10.2012 la Corte di appello di Palermo dichiarava la propria
incompetenza funzionale e territoriale a conoscere della richiesta avanzata in
data 17.4.2012 da Vincenzo Giammanco, volta alla revoca (limitatamente ai beni
acquistati prima del 1991) della confisca di prevenzione disposta nei confronti
dell’istante dal Tribunale di Palermo con decreto in data 21.7.2006, parzialmente

159 del 2011; che il richiamo operato da tale norma alle “forme” dell’art. 630
cod. proc. pen. (che si limita in realtà ad individuare i casi di revisione e non ne
disciplina affatto le forme) non poteva che intendersi riferito, atteso altresì il
riferimento alla Corte di appello contenuto nel comma 4, all’art. 633 cod. proc.
pen., comprendente la regola della competenza della Corte di appello individuata
ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.; che la disposizione transitoria di cui all’art.
117 del d.lgs. n. 159 del 2011 non poteva ritenersi operabile con riferimento alla
disposizione dell’art. 28, giacché il procedimento di revoca non trae origine da
una proposta di applicazione; che, d’altronde, come affermato dalla
giurisprudenza di legittimità a proposito della revisione (Sez. U, n. 1 del
3.2.1990), il procedimento di revocazione, a quello analogo, si colloca al di fuori
del procedimento di cognizione e ad esso si applica perciò di principio la
disciplina vigente al momento della domanda; che, infine, la nuova disciplina
aveva all’evidenza lo scopo di risolvere una situazione di incertezza normativa,
che non vi era ragione plausibile di far perdurare per tutte le procedure relative a
proposte avanzate prima dell’entrata in vigore della stessa.
2. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta propone
conflitto.
Osserva che – contrariamente a quanto asserito dalla Corte di appello di
Palermo – non esisteva ragione per ritenere inapplicabile alla procedura
scaturente da richiesta di revoca la disposizione transitoria recata dall’art. 117
del d.lgs. citato, atteso il tenore letterale della stessa; che non era perciò
evocabile la sentenza Sez. U, n. 1 del 1990, che traeva fondamento dalla
constatata assenza di specifiche disposizioni transitorie; che nel senso
propugnato risultava d’altronde essersi già espressa la Corte di cassazione, con
la sentenza Sez. 1, n. 333787 del 2013 (le cui argomentazioni integralmente
richiama); che la nuova disciplina tracciava limiti più angusti alla richiesta di
revoca e quindi non poteva essere applicata retroattivamente senza reale base
normativa; che, in ogni caso, il riferimento all’art. 630 cod. proc. pen. contenuto
nell’art. 28 del decreto del 2011 non poteva essere arbitrariamente steso all’art.
633 né alla individuazione della competenza in base all’art. 11 cod. proc. pen.,
non essendovi neppure cenno a tale competenza nella legge delega e nella
relazione illustrativa, né necessità, costituzionalmente assistita, di provvedere
allo spostamento di competenza, alla luce delle osservazioni, in ordine a

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riformato con decreto della stessa Corte di appello in data 13.10.2010 (che
aveva annullato la confisca per taluni beni).
A ragione, rilevava che il procedimento di revoca (meglio di revocazione),
cui era da riferire la richiesta dell’istante, era ora regolato dall’art. 28 d.lgs. n.

questione sul punto, di Sez. 1, n. 20159 del 2011, resa dopo Sez. U, n. 57 del
2006, Auddino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste materia di conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. giacché
sia la Corte di appello di Caltanissetta sia la Corte di appello di Palermo hanno
ricusato la loro competenza a decidere sulla richiesta di revoca della confisca di
prevenzione applicata all’istante, indicando l’una la competenza dell’altra.
E il Collegio ritiene che il conflitto vada risolto dichiarando la competenza del

2. Secondo recenti numerose pronunzie, indicative di una giurisprudenza
sezionale in via di consolidamento, le novelle recate dal d.lgs. n. 159 del 2011
all’istituto della revoca ex tunc della confisca, ridisciplinato sotto il nome di
revocazione dall’art. 28 di detto decreto, non si applicano alle pronunce di
confisca adottate prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato
decreto, operando anche in relazione ad esse la disciplina transitoria recata
dall’art. 177. A tali decisioni continua ad applicarsi dunque l’art. 7 della legge n.
1423 del 1956, secondo cui competente per la revoca della confisca è l’organo
giudicante che l’aveva disposta (tra molte, vedi da ultimo: Sez. 1, n. 33782 del
08/04/2013, Arena, Rv. 257116; Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, Apicella, Rv.
257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, Aniello, Rv. 258599, alle cui conformi
motivazioni può farsi rinvio).
3. Nel caso in esame la misura di cui si chiede la revoca è stata disposta dal
Tribunale di Palermo (la Corte di appello ha modificato il decreto di primo grado
solo eliminando dalla confisca alcuni beni). Competente a decidere sulla richiesta
di sua revoca, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, è dunque lo
stesso Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli
atti.
Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2014
Il Consigliere estenso

Tribunale di Palermo.

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