Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31776 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31776 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul conflitto di competenza proposto dal Tribunale di Trieste con ordinanza
pronunziata il 5/2/2014,
in relazione alla sentenza in data 25/8/2009 del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Rovigo,
nel procedimento a carico di Nicola KELLER, nato a Trento il 7/1/1966.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del
Tribunale di Rovigo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25.8.2009 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Rovigo, investito di richiesta di decreto penale di condanna nei
confronti di Nicola KELLER per il reato di cui agli artt. 61, primo comma, n. 11, e
646 cod. pen., dichiarava d’ufficio la propria incompetenza per ragioni di
territorio.
Affermava che non essendo noto il luogo in cui era avvenuta la interversione

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Data Udienza: 06/06/2014

del possesso né l’ultimo luogo in cui era avvenuta una parte dell’azione o della
omissione, ai sensi dell’art. 9 cod. proc. pen. doveva ritenersi competente il
Tribunale del luogo di residenza dell’imputato, e perciò il Tribunale di Trieste.
2. Con l’ordinanza in epigrafe, in data 5.2.2014, il Tribunale di Trieste
propone conflitto.
Osserva che, in difetto di elementi deponenti in senso diverso, nel caso di
specie (concernente l’appropriazione di un personal computer aziendale, non
reso alla società datrice all’esito dell’interruzione del rapporto di lavoro e della

Rovigo, ove aveva sede la società proprietaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste materia di conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., giacché
sia l’autorità giudiziaria di Rovigo sia l’autorità giudiziaria di Trieste hanno
declinato la propria competenza, per il medesimo fatto attribuito allo stesso
imputato, reciprocamente indicandosi come competenti.
2. Nel merito, il conflitto va risolto nel senso della competenza del Tribunale
di Rovigo.
Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in
cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente
eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed
incompatibile con il diritto del proprietario. Si é perciò ritenuto significativo
dell’immutazione del mero possesso in dominio, ad esempio, l’atto di
disposizione del bene riservato al proprietario o l’esplicito rifiuto di restituzione
della cosa posseduta.
Ora però, ai fini della determinazione della competenza per territorio, quel
che conta è che almeno una parte della condotta, integrata appunto anche
soltanto dal rifiuto di restituzione, si sia verificata in un luogo determinato e
conosciuto, e questo va individuato – in base alle regole civilistiche e in
mancanza di prova di differente accordo – nel luogo deputato all’adempimento,
ovvero presso il domicilio del titolare del bene da restituire. Sicché non ha rilievo
che il rifiuto di riconsegna sia stato in ipotesi accompagnato da altre
manifestazioni di un animus di dominio, se si ignora se e dove le stesse siano
state realizzate.
D’altronde, è principio oramai consolidato (Sez. U, n. 40537 del 16/7/2009,
Orlandelli) che il ricorso ai criteri sussidiari indicati nell’art. 9, commi 2 e 3, cod.
proc. pen. è ammesso solo nei casi in cui non sia possibile individuare in alcun
modo parametri oggettivi – eventualmente riferibili anche solo a parte della
condotta – che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di
manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda
criminosa o dei frammenti della condotta, meglio assicurano il principio
costituzionale della “naturalità” del giudice, come fisiologica allocazione del
processo, fin quando possibile, nel /ocus commissi delicti (Corte cost., sentenza

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richiesta di restituzione avanzata dal titolare) l’interversione doveva ritenersi
consumata nel tempo e nel luogo in cui il bene andava restituito, e perciò in

n. 168 del 2008).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Rovigo, cui dispone trasmettersi gli
atti.
Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2014

Il Consigliere estensore

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