Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31776 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31776 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CASTIGLIA GIOVANNI ORAZIO N. IL 30/06/1984
avverso la sentenza n. 1069/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
06/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.157 Ricorrente CASTIGLIA Giovanni Orazio

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la

cod. proc. pen. in quanto ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato
commesso in Catania il 24 febbraio 2012.
Il gravame è manifestamente infondato.
Giova invero ricordare che nel “patteggiannento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di
legittimità,

questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla

qualificazione giuridica

del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla

applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale: ipotesi neppure prospettata dal ricorrente (cfr.,ex multis: Sezione VII,
21 dicembre 2009, El Hanana). Quanto alla mancata applicazione del disposto
dell’art. 129 cod. proc.pen., va detto che il Giudice di prime ha escluso la
ricorrenza di cause di proscioglimento, alla stregua della documentazione in atti.
Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento
che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del
giudicabile. D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena
pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue
che, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, l’imputato non
può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal

sentenza di cui in epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444

medesimo accettato a fronte della congrua ed esaustiva motivazione della
sentenza, testè richiamata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa
delle ammende della somma di euro 1.500,00, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

PQM

1

A_

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA