Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31775 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31775 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO STEFANO N. IL 07/04/1975
avverso la sentenza n. 3113/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 06/07/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale conferma di quella di primo grado,
FERRARO STEFANO era ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato
in un supermercato e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto dal difensore, denunciando vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità, poiché l’imputato, addetto alla vigilanza, aveva

di legge e vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle attenuanti
generiche rispetto alle aggravanti ed al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché non si confronta
con la motivazione della decisione impugnata, la quale chiarisce che l’accertamento
del fatto si fonda sulle dichiarazioni dell’addetto all’antitaccheggio, vide l’imputato
occultare alcuni prodotti nelle proprie tasche e, dopo aver superato le casse,
riversarli nelle borse contenenti la spesa effettuata nel pomeriggio e regolarmente
pagata, oltre che sulle dichiarazioni della cassiera; in seguito a perquisizione presso
l’appartamento dell’imputato fu ritrovata merce ancora confezionata e posizionata
in scatoloni, con l’indicazione del prezzo, come fosse un mercatino, merce
riscontrata poi successivamente come quella risultata mancante nell’esercizio
commerciale;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello, va
dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che anche in relazione al trattamento sanzionatorio la motivazione che fa
riferimento alla particolare abilità nello scegliere i prodotti privi di dispositivo
antitaccheggio, al ruolo di vigilanza svolto ed allo stadio avanzato raggiunto dal
delitto tentato, a fronte di un trattamento sanzionatorio comunque mite, non si
presta a censura, a mente del principio consolidato secondo il quale in tema di
determinazione della pena non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la

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messo degli oggetti in tasca superando la cassa per distrazione, nonché violazione

decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica e che
d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il
giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133
cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono
eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del
18/01/2011, Sermone, Rv. 249163), come avvenuto nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. peri., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere

importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2015
Il consigliere estnsore

Il presidente

ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui

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