Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31775 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31775 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da ANNUNZIATA Patrizio, nato a San Valentino Torio il
15/8/1981,
avverso l’ordinanza emessa in data 25/9/2013 dal Tribunale di sorveglianza
di Salerno.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, pronunciata in data 25 settembre 2013, il
Tribunale di sorveglianza di Salerno dichiarava non luogo a provvedere sul
reclamo proposto da Patrizio ANNUNZIATA avverso il provvedimento con cui in
data 22.6.2013 il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto la
domanda di detenzione domiciliare avanzata dal detenuto ai sensi della I ge n.
199 del 2010.

1

Data Udienza: 06/06/2014

A ragione osservava che nel frattempo, con altra ordinanza del 12 luglio
2013 del medesimo Tribunale, la detenzione domiciliare era stata già concessa
all’istante.
2. Ricorre l’interessato a mezzo del difensore, avv. Cosimo Vastola, e chiede
l’annullamento del provvedimento, denunziando mancanza di motivazione.
Afferma che il Tribunale aveva nella sostanza omesso di pronunziarsi sulla
legittimità della prima richiesta e che il suo interesse a tale decisione consisteva
nel fatto che se, come sostenuto, avesse dovuto lasciare il carcere già nel mese

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.
Correttamente il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la sopravvenuta
carenza d’interesse del ricorrente, perché il beneficio richiesto gli era stato già,
medio termine,

concesso. Né può costituire interesse giuridicamente

apprezzabile quello ventilato in ricorso, giacché l’espiazione di una pena in
carcere invece che con la misura alternativa della detenzione domiciliare non
potrebbe mai dar luogo a ristoro per ingiusta detenzione (ex art. 314 cod. proc.
pen.) né a riparazione (ex art. 643 s. cod. proc. pen. ) o a fungibilità della pena
così espiata (ex art. 657 cod. proc. pen.).
2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del
2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2014
Il Consigliere estensore

di maggio del 2013, avrebbe potuto agire per il ristoro della ingiusta detenzione.

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